Ordinanza — n. 39712/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA MARIUS nato in ROMANIA il 19/05/1990 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRM-0 La CORTE APPELLO di FIRENZE - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 29/03/2021, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva avanzata da STOICA MARIUS in relazione a due sentenze. Ricorre STOICA MARIUS, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 39712/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA MARIUS nato in ROMANIA il 19/05/1990 avverso l'ordinanza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEfissato il ricorso de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRM-0 La CORTE APPELLO di FIRENZE - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 29/03/2021, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva avanzata da STOICA MARIUS in relazione a due sentenze. Ricorre STOICA MARIUS, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere E ensore STEFAN - Il Presidente ANGELA TARDIO iDEPOS!TATA IN CANCELLER IA