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Ordinanza — n. 39711/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39711/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39711/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO FERDINANDO nato a CROTONE il 20/01/1961 avverso il decreto del 09/12/2020 del PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con decreto de plano in data 09/12/2020, dichiarava inammissibili le istanze di affidamento e detenzione domiciliare presentate nell'interesse di FAZIO FERDINANDO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla esistenza di una residenza in atti che vale a soddisfare il requisito di ammissibilità dell'istanza. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, dovendosi richiamare sul punto l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto" (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39711/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 18775 del 17/12/2009 - dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720; recentemente,Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, sul punto non contrastato dal ricorso, l'istanza è priva della elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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domicilio eletto domicilio all'estero permesso di famiglia soggiorno illegale assegnazione del luogo di soggiorno inviolabilità del domicilio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZIO FERDINANDO nato a CROTONE il 20/01/1961 avverso il decreto del 09/12/2020 del PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di CATANZARO, con decreto de plano in data 09/12/2020, dichiarava inammissibili le istanze di affidamento e detenzione domiciliare presentate nell'interesse di FAZIO FERDINANDO. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla esistenza di una residenza in atti che vale a soddisfare il requisito di ammissibilità dell'istanza. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, dovendosi richiamare sul punto l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale "la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto" (Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009 - dep. 2010, Mammoliti, Rv. 246720; recentemente,Sez. 1, n. 30779 del 13/01/2016, Medeot, Rv. 267407). Nel caso in esame, come correttamente rilevato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, sul punto non contrastato dal ricorso, l'istanza è priva della elezione di domicilio richiesta a pena di inammissibilità. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere ensore O RILE Il Presidente ANGELA TARDIO