Ordinanza — n. 39706/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA, con ordinanza in data 14/01/2021, rigettava il reclamo proposto da GRAVIANO GIUSEPPE, sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 10/06/2020 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in partenza ex art. 18-ter ord. pen. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla assenza di motivazione sulle ragioni del trattenimento. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, "In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo" (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, FALSONE, Rv. 274479).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 39706/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA, con ordinanza in data 14/01/2021, rigettava il reclamo proposto da GRAVIANO GIUSEPPE, sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 10/06/2020 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in partenza ex art. 18-ter ord. pen. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla assenza di motivazione sulle ragioni del trattenimento. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, "In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo" (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, FALSONE, Rv. 274479).
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVIANO GIUSEPPE nato a PALERMO il 30/09/1963 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di PERUGIA, con ordinanza in data 14/01/2021, rigettava il reclamo proposto da GRAVIANO GIUSEPPE, sottoposto a regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 10/06/2020 che disponeva il trattenimento di corrispondenza in partenza ex art. 18-ter ord. pen. Propone ricorso per cassazione il prevenuto, deducendo violazione di legge con riferimento alla assenza di motivazione sulle ragioni del trattenimento. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, "In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo" (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, FALSONE, Rv. 274479).
Nel caso di specie, il Tribunale ha evidenziato gli elementi di fatto, che il ricorso si limita a disconoscere, sulla base dei quali è stato ravvisato il pericolo per l'ordine e la sicurezza derivante dall'inoltro della missiva che presentava frasi rivolte a plurimi soggetti, non compiutamente identificabili, e riferimenti a molteplici argomenti, nella gran parte inconferenti con il tenore complessivo della missiva, e perciò ritenute criptiche e allusive. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Es STEF Il Presidente DE p IN n TA ANGELA TARDIO