Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual elements in the complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to specify the factual elements underlying his claims regarding family ties in Italy. Although the lower court had already rejected the expulsion request based on the absence of stable family links, the applicant's appeal did not identify the specific points of the decision he contested. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility, leading to the applicant's condemnation for legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific factual elements constituting the basis of the grievances, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SAAD WALID nato in TUNISIA il 11/09/1984 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BOLOGNA, con ordinanza in data 26/01/2021, rigettava il reclamo proposto da BEN SAAD WALID avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Bologna in data 4/11/2019 con il quale veniva disposta l'espulsione ex art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla esistenza di legami affettivi e familiari in Italia.
Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La magistratura di sorveglianza ha evidenziato, senza ricevere una specifica critica dal ricorso, la insussistenza di legami familiari o affettivi stabili con cittadini residenti in Italia; la sorella del condannato, come il ricorso non contesta, non è cittadina italiana e, del resto, non si trovava da tempo in Italia, essendo unicamente titolare di un permesso di soggiorno. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il ConsigIiereEfnsore ST/9A,N9 A LE / • n D Il Presidente EPOS;TATA IN CANCELLERIA ANGE