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Ordinanza — n. 39702/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39702/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39702/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO MAURIZIO nato a CANICATTI il 22/05/1975 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 26/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AGRIGENTO, in data 27/11/2018, nei confronti di BRANCATO MAURIZIO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 12/06/2018. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato perché la misura di prevenzione, disposta in data 5/11/2009 e aggravata in data 14/5/2012, è stata applicata soltanto in data 11/11/2017 dopo la scarcerazione e l'espiazione della pena in misure alternative, sicché andava rivalutata la pericolosità sociale del prevenuto (Corte cost. n. 291 del 2013).

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39702/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 12/06/2018. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato perché la misura di prevenzione, disposta in data 5/11/2009 e aggravata in data 14/5/2012, è stata applicata soltanto in data 11/11/2017 dopo la scarcerazione e l'espiazione della pena in misure alternative, sicché andava rivalutata la pericolosità sociale del prevenuto (Corte cost. n. 291 del 2013).

Parole chiave

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controllo periodico della detenzione carcerazione preventiva eccessiva sospensione di pena misura di sicurezza penale braccialetto elettronico carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCATO MAURIZIO nato a CANICATTI il 22/05/1975 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 26/01/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AGRIGENTO, in data 27/11/2018, nei confronti di BRANCATO MAURIZIO in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 12/06/2018. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato perché la misura di prevenzione, disposta in data 5/11/2009 e aggravata in data 14/5/2012, è stata applicata soltanto in data 11/11/2017 dopo la scarcerazione e l'espiazione della pena in misure alternative, sicché andava rivalutata la pericolosità sociale del prevenuto (Corte cost. n. 291 del 2013).

Il ricorso è inammissibile perché, in disparte la questione di diritto (Sez. U, n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952), fonda la deduzione su elementi di fatto (sospensioni dell'esecuzione della misura di prevenzione e relative causali) che non risultano dal provvedimento impugnato e che sono introdotti per la prima volta soltanto nel giudizio di legittimità, richiedendo un accertamento di fatto che esorbita dai poteri della Corte di cassazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore ) STO ANO RILE z g A TA Il Presidente IN C: ANGELA TARDI° i 0