Ordinanza — n. 39701/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONGHI GAETANO nato a VITTORIA il 16/10/1982 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 19/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA, in data 06/07/2016, nei confronti di TONGHI GAETANO confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 337 c.p., dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e riducendo la pena. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, invocando il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile, anzitutto, perché la doglianza relativa all'insussistenza del fatto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3,cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39701/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è comunque inammissibile per genericità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONGHI GAETANO nato a VITTORIA il 16/10/1982 avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANIA, con sentenza in data 19/02/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAGUSA, in data 06/07/2016, nei confronti di TONGHI GAETANO confermava la condanna in relazione al reato di cui agli artt. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e 337 c.p., dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011 e riducendo la pena. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato, invocando il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Il ricorso è inammissibile, anzitutto, perché la doglianza relativa all'insussistenza del fatto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3,cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto.
Il ricorso è comunque inammissibile per genericità. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Co gliere Estens re PR Ei73. O .S 7:7777:,-7:77 IN CA C.: Il Presidente 0 4 NOV 20