Cassation court dismisses appeal regarding execution of continued punishment due to lack of proven planning indicators.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the rule of continued punishment for the fifth conviction. The appellant argued for a legal violation and lack of reasoning, but the court found the execution judge's decision logically sound and fully motivated. The court emphasized that concrete indicators of premeditation, such as temporal contiguity and lack of detention interruptions, were absent, rendering the request for continued punishment unsupported.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 671 c.p.p.; The rule of continued punishment in execution proceedings requires a thorough verification of concrete indicators of premeditation, including homogeneity of violations and spatial-temporal contiguity, and is not established merely by the presence of some indicators if subsequent crimes result from temporary determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALED MOHAMED (CUI O1FZF94) nato in ALGERIA il 13/03/1981 avverso l'ordinanza del 18/12/2020 del TRIBUNALE di PISTOIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PISTOIA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 18/12/2020, accoglieva in relazione a quattro sentenze la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. avanzata da KALED MOHAMED (CUI O1FZF94), rigettandola per la quinta sentenza. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo anche per la quinta sentenza (n. 4 del provvedimento). Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione "il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez.
U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittinte, "in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo" (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).
Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale.
Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso è generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consiglier'é Estensorev , ) -STE AN APRILE / Il Presidente ANGELA TARDIO 1