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Ordinanza — n. 39695/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of concrete indicators for continuativity in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39695/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the rule of continuativity in execution proceedings. The appellant argued for the joining of two sentences, but the court found no evidence of premeditation or spatial-temporal contiguity between the crimes. The decision relied on established Supreme Court precedent requiring a rigorous verification of specific indicators, such as programmed life patterns and the absence of intervening detention periods, which were absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; The rule of continuativity in execution proceedings requires concrete indicators of premeditation and contiguity, excluding cases where long time gaps or detention periods interrupt the criminal project.

Parole chiave

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continuativity execution criminal appeal inadmissibility premeditation indicators spatial temporal contiguity detention interruption rinvio del dibattimento ritardo ingiustificato dell'azione penale sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 671 c.p.p.
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 25/03/2021, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. avanzata da MOLLICA LEO in relazione a due sentenze.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 671 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 25/03/2021, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLLICA LEO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 03/10/1962 avverso l'ordinanza del 25/03/2021 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 25/03/2021, rigettava la richiesta di applicazione della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. avanzata da MOLLICA LEO in relazione a due sentenze. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il difensore ha depositato memoria con la quale insiste. Il ricorso è inammissibile. È bene premettere che, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione,"il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Va, inoltre, ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale lersittimarnente r"in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l'ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l'espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo" (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).

Ciò premesso, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, nel respingere l'istanza, molteplici elementi di fatto in forza dei quali ha tratto la convinzione che non vi siano elementi per ritenere che i reati giudicati possano essere uniti dal vincolo della continuazione in sede esecutiva, evidenziando, in particolare: - il difetto di qualunque elemento da cui possa desumersi una preventiva programmazione (e addirittura un'astratta programmabilità) degli episodi delittuosi; - il lasso di tempo trascorso, le differenti modalità del fatto sotto il profilo sia spaziale che temporale.

Il Collegio ritiene che il percorso logico argomentativo dell'ordinanza impugnata, che non è certo affetta da difetto di motivazione, appaia assolutamente coerente e non contraddittorio, essendo stata motivatamente esclusa la ricorrenza degli indicatori specifici sopra ricordati. Il giudice dell'esecuzione, come detto, non si è sottratto a tale puntuale verifica, di cui ha dato conto con completa e corretta motivazione, mentre il ricorso è generico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore STEFANO APRILE ; Il Presidente ANGELA TARDIO iDEPos17