Ordinanza — n. 39693/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di MESSINA, con ordinanza in data 12/03/2021, rigettava il reclamo proposto ex art. 18-ter I. n. 354 del 1975 da TURIANO FRANCESCO, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina in data 25/9/2020 che aveva rigettato la richiesta di colloquio senza vetro divisorio con la convivente. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla possibilità, invece, offerta dalla Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017. Il ricorso è manifestamente infondato perché la circolare in questione (art.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 39693/2021 — snpen · Corte di Cassazione: non estende affatto le deroghe al divieto di colloquio senza vetro divisorio che restano limitate, per i colloqui del detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., ai figli e nipoti infradodicenni (Sez. 1, n. 22292 del 06/03/2018, P.G. in proc. Russo, Rv. 273298). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 12/03/2021 del TRIBUNALE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di MESSINA, con ordinanza in data 12/03/2021, rigettava il reclamo proposto ex art. 18-ter I. n. 354 del 1975 da TURIANO FRANCESCO, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Messina in data 25/9/2020 che aveva rigettato la richiesta di colloquio senza vetro divisorio con la convivente. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla possibilità, invece, offerta dalla Circolare DAP n. 3676/6126 del 2/10/2017. Il ricorso è manifestamente infondato perché la circolare in questione (art.
16) non estende affatto le deroghe al divieto di colloquio senza vetro divisorio che restano limitate, per i colloqui del detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis ord. pen., ai figli e nipoti infradodicenni (Sez. 1, n. 22292 del 06/03/2018, P.G. in proc. Russo, Rv. 273298). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore STEFANO AP_RILE Il Presidente ANGELA TARDIO DEPOSTA CA E R