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Ordinanza — n. 39691/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior rejection of Scoppola claim and lack of devolutum regarding perpetual imprisonment legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39691/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the prisoner's request to substitute life imprisonment with thirty years of imprisonment. The applicant had previously unsuccessfully raised the 'Scoppola' issue before the execution judge, and the claim regarding the legality of the perpetual sentence was outside the scope of the current appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked merit and dismissed it while ordering the payment of procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 30 comma 1 lett. b) l. 479/1999; Art. 7 d.l. 341/2000: The Court holds that claims regarding the application of the Scoppola principle must be raised before the execution judge, and questions on the legality of life imprisonment are inadmissible if not part of the devolutum.

Parole chiave

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Scoppola principle life imprisonment substitution inadmissible appeal devolutum scope judicial execution sanzione sostitutiva riduzione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999
L'art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999 (in vigore dal 2 gennaio 2000) aveva reintrodotto, per i reati puniti con l'ergastolo, il giudizio abbreviato e la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trenta anni di reclusione.
Art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000
L'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000 aveva previsto che nei processi in corso, a termine scaduto per presentare la richiesta l'imputato avrebbe potuto chiedere il giudizio abbreviato nella «prima udienza utile successiva» all'entrata in vigore della legge n.
Art. 7 del d.l. n. 341 del 2000
Ciò perché in quella fattispecie il ricorrente aveva chiesto il giudizio abbreviato prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 341 del 2000,e ciò nonostante, per effetto della sopravvenuta norma d'interpretazione, era stato condannato all'ergastolo.
Art. 8 della legge di conversione del d.l. n. 341 del 2000
L'art. 8 della legge indicata aveva, altresì, previsto la possibilità di revocare la richiesta di rito abbreviato formulata.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 442 cod. proc. pen
7 aveva, tuttavia, modificato nuovamente l'art. 442 cod. proc. pen., stabilendo, in via di interpretazione autentica, che l'espressione "pena dell'ergastolo" dovesse intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno (art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone
Anzitutto, il Collegio deve rilevare d'ufficio (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv.
Sez. 7, n. 8580 del 2019
Corte EDU, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia
Corte Cost., sentenza n. 210 del 2013
Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico
Sono, in ultimo, inammissibili perché estranei al devolutum e manifestamente infondate le questioni sull'illegalità della pena perpetua, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1961 avverso l'ordinanza del 22/03/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE d'ASSISE d'APPELLO di SALERNO - giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 22/03/2021, rigettava l'istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta avanzata da BOVE FRANCESCO in relazione alla sentenza della CORTE d'ASSISE di NAPOLI in data 3 luglio 1999. Propone ricorso per cassazione il condannato (personalmente tramite ufficio matricola e tramite il difensore), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione della "sentenza Scoppola" e per la illegalità della pena dell'ergastolo.

Il condannato, personalmente, ha depositato in data 5/8/2021 una memoria presso l'ufficio matricola del luogo di detenzione; l'atto, irricevibile perché non sottoscritto dal patrocinatore abilitato, insiste nelle conclusioni riportate nel ricorso. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. Anzitutto, il Collegio deve rilevare d'ufficio (Sez. U, n. 40151 del 19/04/2018, Avignone, Rv. 273650) l'inammissibilità dell'originaria istanza avente ad oggetto la mancata applicazione della "sentenza Scoppola" perché tale questione era già stata proposta al giudice dell'esecuzione che l'aveva rigettata (ordinanza del 10/05/2018 della CORTE ASSISE di SALERNO); il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile (Sez. 7, n. 8580 del 2019).

Il ricorso è, comunque, affidato a motivi manifestamente infondati e va dichiarato inammissibile. Invoca, in definitiva, il ricorrente l'applicazione dei principi che la Corte EDU aveva affermato nella decisione Scoppola c/Italia, ed afferma di avere diritto alla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta. L'art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999 (in vigore dal 2 gennaio 2000) aveva reintrodotto, per i reati puniti con l'ergastolo, il giudizio abbreviato e la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trenta anni di reclusione.

L'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000 aveva previsto che nei processi in corso, a termine scaduto per presentare la richiesta l'imputato avrebbe potuto chiedere il giudizio abbreviato nella «prima udienza utile successiva» all'entrata in vigore della legge n. 144 del 2000 (di conversione del d.l. n. 82 del 2000). Il dl. n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore nella medesima data, e convertito dalla legge n. 4 del 2001, con l'art. 7 aveva, tuttavia, modificato nuovamente l'art. 442 cod. proc. pen., stabilendo, in via di interpretazione autentica, che l'espressione "pena dell'ergastolo" dovesse intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno (art. 7, comma 1) ed aggiungendo, alla fine dello stesso comma 2, la frase:

«Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo» (art. 7, comma 2). L'art. 8 della legge indicata aveva, altresì, previsto la possibilità di revocare la richiesta di rito abbreviato formulata. Con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia della Grande Camera della Corte EDU, si è ravvisata una violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU. Ciò perché in quella fattispecie il ricorrente aveva chiesto il giudizio abbreviato prima dell'entrata in vigore dell'art. 7 del d.l. n. 341 del 2000,e ciò nonostante, per effetto della sopravvenuta norma d'interpretazione, era stato condannato all'ergastolo.

Sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalle Sezioni unite penali di questa Corte di cassazione, in relazione all'art. 7 del d.l. n. 341 del 2000, la Corte cost. (sentenza n. 210 del 2013), ha concluso affermando che occorresse rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si fossero trovati nelle medesime condizioni del caso deciso. Non era di ostacolo l'avvenuta formazione del giudicato che, in parte qua, risultava recessivo. Il tutto sarebbe dovuto avvenire attraverso il procedimento esecutivo. Nella specie, contrariamente, l'ammissione al giudizio abbreviato non si è formalizzata e Bove risulta, in definitiva, giudicato con il rito ordinario.

Ciò perché al momento dell'entrata in vigore della normativa cd. transitoria il ricorrente aveva già definito il processo. Sono, in ultimo, inammissibili perché estranei al devolutum e manifestamente infondate le questioni sull'illegalità della pena perpetua, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 1, n. 34199 del 12/04/2016, Aguila Rico, Rv. 267656). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensore STEFANdinPRILE Il Presidente ANG