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Ordinanza — n. 39689/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39689/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39689/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO ANTONINO nato a BROLO il 27/12/1948 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; E IN DIRM-0 Giudicando in sede di rinvio, la CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 14/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 23/11/2016, nei confronti di GIULIANO ANTONINO rideterminava la pena accessoria per il reato di cui agli artt. 216, 223 RD n. 267 del 1942 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Non si è verificata alcuna prescrizione perché, a seguito del disposto annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, sono divenute definitive la statuizioni relative all'accertamento del fatto-reato e alla responsabilità dell'imputato (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 39689/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale responsabilità scemata remissione della pena revoca dell'annullamento impugnabilità della decisione di rinvio abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO ANTONINO nato a BROLO il 27/12/1948 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRM-0 Giudicando in sede di rinvio, la CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, con sentenza in data 14/01/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 23/11/2016, nei confronti di GIULIANO ANTONINO rideterminava la pena accessoria per il reato di cui agli artt. 216, 223 RD n. 267 del 1942 Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Non si è verificata alcuna prescrizione perché, a seguito del disposto annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie, sono divenute definitive la statuizioni relative all'accertamento del fatto-reato e alla responsabilità dell'imputato (Sez.

U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193418). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 Il Consigliere Estensol)e, / STEFANO' RILE / Il Presidente ANGELA TARDIO 'DEP IN c , 77' A TA,