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Ordinanza — n. 39688/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39688/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements underlying his legal criticisms. Although the appellant argued that the confiscation lacked prerequisites, he did not identify the specific facts contradicting the lower court's finding of the money's origin or the defendant's professional conduct. The court ruled that without these specific elements, the appellate judge cannot exercise its supervisory power, rendering the appeal procedurally defective under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific factual elements constituting the basis of the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specific factual elements requirement Art. 581 c.p.p. procedural defect confiscation of illicit gains lack of specific grounds criticism reddito sufficiente causa di carattere pecuniario carenza di sostanza economica

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 444 c.p.p.
Art. 648 CP
444 c.p.p., in relazione, tra l'altro, al reato di cui all'art. 648 CP e disponeva la confisca ex art.
Art. 240-bis cod. pen.
648 CP e disponeva la confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma di euro 16.240 in sequestro.
Art. 81 cod. pen.
art. 444 c.p
art. 240-bis cod. pen
648 CP e disponeva la confisca ex art. 240-bis cod. pen.
art. 81 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Corte Cost. 33 del 2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJRI ADEL nato in TUNISIA il 28/10/1994 avverso la sentenza del 21/12/2020 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE; / ( RITENUTO IN FATUO E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di RAVENNA, con sentenza in data 21/12/2020, applicava nei confronti di HAJRI ADEL la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione, tra l'altro, al reato di cui all'art. 648 CP e disponeva la confisca ex art. 240-bis cod. pen. della somma di euro 16.240 in sequestro.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca "allargata" in quanto emessa in assenza dei presupposti. Il ricorso è inammissibile. Premesso che la dedotta violazione di legge risulta del tutto insussistente poiché non viene sviluppata alcuna critica in diritto, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il giudice ha anzitutto evidenziato che l'imputato non ha voluto indicare la provenienza della ingente somma di denaro e che, non sussistendo alcuna contestazione in merito all'assenza di capacità reddituale, egli ha addirittura dichiarato di essere mantenuto dal fratello ovvero di avere intenzione di procacciarsi da vivere con attività illecite, sicché non risulta contestata la "professionalità" della condotta di ricettazione che risulta, del resto, connessa ad altri reati che sono stati con esso unificati ex art. 81 cod. pen.

Il ricorso è del tutto silente in proposito, limitandosi a ricordare la pronuncia della Corte costituzionale n. 33 del 2018, della quale il giudice di merito ha fatto conforme applicazione compiendo la richiamata valutazione di fatto che il ricorso non contesta. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 23/09/2021 D E p Il Consi iere Es prè' 1N TA P RILE i O 4 NOV 2021