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Ordinanza — n. 39687/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated threat conviction for inadmissible factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39687/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on missing objective and subjective elements of the crime, but the court found these arguments merely reproduced facts already exhaustively examined and correctly rejected by the lower court. The decision upheld the principle that appellate courts cannot re-evaluate factual findings or propose alternative factual reconstructions derived from the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it seeks a re-evaluation of factual findings or alternative factual reconstructions derived from the evidence, as the appellate court must respect the lower court's reasoned evaluation of facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation aggravated threat appellate review limits court costs and fine responsabilità del curatore cura vera e propria del male gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Sez. Un.n. 4146/2016, Bell'Arte
La valutazione della Corte di appello è allineata all'accreditato principio di diritto declinato, da tempo, dalle Sezioni Unite ( Sez. Un.n. 4146/2016, Bell'Arte), a fronte, peraltro, della acritica e astratta contestazione dell'appellante, sottolineata dal Giudice distrettuale.
Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi
Sez. 2, n. 3609 del 18.01.2011, Sermone
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un.n. 4146/2016, Bell'Arte
La valutazione della Corte di appello è allineata all'accreditato principio di diritto declinato, da tempo, dalle Sezioni Unite ( Sez. Un.n. 4146/2016, Bell'Arte), a fronte, peraltro, della acritica e astratta contestazione dell'appellante, sottolineata dal Giudice distrettuale.
Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli
sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.
Sez. 2, n. 3609 del 18.01.2011, Sermone
Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato
Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco
259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv.
Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo
Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour
240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour).
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CURCURUTO LUCA nato CALTANISSETTA il 17/02/1970 Avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE DI APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Luca Curcuruto colpevole del delitto di minaccia aggravata ( capo B), avendolo, invece, assolto dal reato sub A).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale chiede l'assoluzione dell'imputato per l'insussistenza del fatto, per difetto dell'elemento oggettivo e soggettivo.

3. Il ricorso è inammissibile. I motivi articolati dal ricorrente sono sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi esaustivamente vagliate e correttamente disattese dal giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, mentre la Difesa si limita a formulare un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso dal giudice del merito:

è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio. Il ricorso, piuttosto che rilevare mancanze argomentative, erronee applicazioni di norme o illogicità ictu oculi percepibili, è volto ad ottenere un non consentito sindacato sulla congruità di scelte valutative compiutamente argomentate, omettendo il ricorrente di confrontarsi con l'analisi puntuale svolta dalla Corte di appello. 3.1. A confutazione delle doglianze difensive, con approfondita motivazione, la sentenza impugnata ha ben illustrato le ragioni della ritenuta credibilità della persona offesa ( pg. 3 e 4 ), sottolineando come le sue dichiarazioni abbiano resistito, per coerenza e puntualità, alle plurime sollecitazioni intervenute durante l'esame dibattimentale.

La valutazione della Corte di appello è allineata all'accreditato principio di diritto declinato, da tempo, dalle Sezioni Unite ( Sez. Un.n. 4146/2016, Bell'Arte), a fronte, peraltro, della acritica e astratta contestazione dell'appellante, sottolineata dal Giudice distrettuale. 3.2. Allo stesso modo, è stata esclusa la possibilità di una riqualificazione migliorativa, come invocata dalla Difesa, sottolineandosi la reiterazione delle condotte minacciose, ed escludendo rilievo agli esiti, favorevoli all'imputato, di precedenti giudizi, e, piuttosto, dando, invece, prevalenza alla gravità della condotta, connotata da particolare disvalore sociale in quanto inserita nel contesto coniugale, da cui ha tratto segnali di più accentuato allarme. 3.3.

Del pari sorretto da ragionevolezza è il diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su comportamenti intimidatori valutati come ingiustificabili dalla Corte territoriale, all'uopo dovendosi ricordare che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purchè non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Caridi; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Pettinelli), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). 3.4. Con tale solida struttura argomentativa il ricorso non si confronta realmente, limitandosi a sostenere le proprie ragioni difensive in modo incoerente con i risultati dibattimentali, secondo uno schema deduttivo inammissibile, per le ragioni anzidette, e per la genericità estrinseca derivata dalla a- specificità (sul tema, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sannmarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del • 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; vedi, altresì, più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour). 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Mar' Teresa :-Imonte