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Ordinanza — n. 39682/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39682/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39682/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FIAMMENGHI FRANCA nato ROMA il 07/10/1956 Avverso la SENTENZA del 09/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen; Ordinanza — n. 39682/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso propone un motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente considerato che, trattandosi di furto pluriaggravato ( ai sensi dell'art. 61 n. 10 e dell'art. 625 n. 7 cod. pen. ), la sanzione edittale è quella di cui all'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. ( pari a dieci anni di reclusione.). Conseguentemente, ai sensi degli artt. 157 co2. e 161 co. 2 cod. pen., il termine prescrizionale deve essere individuato in anni dodici e mesi sei ( anni dieci aumentato di un quarto), che verrà a maturare solo il 22 agosto 2022. Il ricorso si appalesa, pertanto, inammissibile.

Parole chiave

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perizia medica superata accertamento medico incompleto riesame medico prova insufficiente dell'aggravamento clinico nonostante le contrarie riserve mediche perizie mediche discordanti

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
), la sanzione edittale è quella di cui all'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da FIAMMENGHI FRANCA nato ROMA il 07/10/1956 Avverso la SENTENZA del 09/10/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale capitolino, che aveva dichiarato l'imputata colpevole di furto aggravato, per avere trafugato dall'ospedale Sant'Eugenio dove lavorava quale addetta alla mensa, derrate alimentari da considerarsi cose destinate a pubblico servizio.

2. Propone ricorso per cassazione l' imputata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di legge per non essere stata dichiarata la prescrizione maturata il 25 agosto 2017, prima dell'udienza dinanzi alla Corte di appello.

3. Il ricorso propone un motivo manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente considerato che, trattandosi di furto pluriaggravato ( ai sensi dell'art. 61 n. 10 e dell'art. 625 n. 7 cod. pen. ), la sanzione edittale è quella di cui all'ultimo comma dell'art. 625 cod. pen. ( pari a dieci anni di reclusione.). Conseguentemente, ai sensi degli artt. 157 co2. e 161 co. 2 cod. pen., il termine prescrizionale deve essere individuato in anni dodici e mesi sei ( anni dieci aumentato di un quarto), che verrà a maturare solo il 22 agosto 2022. Il ricorso si appalesa, pertanto, inammissibile.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Aricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belmonte Il