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Ordinanza — n. 39680/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39680/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39680/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA suln ricorso. propostel da MAKA3 LORENCO nato ALBANIA il 26/01/1977 TOMA PREKE nato ALBANIA il 17/02/1981 Avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 39680/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale, con un unico atto, svolge due motivi, dolendosi della manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico, e della violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella quantificazione della pena.

Parole chiave

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art. 133 cod. pen

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale, con un unico atto, svolge due motivi, dolendosi della manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico, e della violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA suln ricorso. propostel da MAKA3 LORENCO nato ALBANIA il 26/01/1977 TOMA PREKE nato ALBANIA il 17/02/1981 Avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato gli imputati colpevole di furto pluriaggravato, per essersi impossessati dello specchio retrovisore esterno nonché, mediante forzatura del finestrino, dell'impianto stereo, situati su un'autovettura parcheggiata nella pubblica via.

2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale, con un unico atto, svolge due motivi, dolendosi della manifesta illogicità della motivazione, in ordine all'accertamento dell'elemento psicologico, e della violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. nella quantificazione della pena.

3. I ricorsi sono inammissibili. La Difesa ricorrente censura il ragionamento della Corte di appello in ordine all'elemento psicologico del reato, sostenendo che non sia stato dato riscontro all'analoga doglianza in sede di appello, con cui si prospettava l'errore nel quale erano incorsi i ricorrenti nel valutare come abbandonata la autovettura. Omette, tuttavia, il ricorrente di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che, invece, ha specificamente negato attendibilità alla tesi difensiva sulla base di ragionevoli argomenti, e non tiene conto del principio valido in subiecta materia, a tenore del quale la motivazione con la quale il giudice di merito esprime un giudizio di fatto è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.1.

Per il resto, i ricorsi - oltre che viziati da assoluta genericità - risultano, all'evidenza, finalizzati a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 \‘ Il Consigliere estensore Ma ia Teresa Belnnonte a TI& Il Presidente Stefgrl