Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-reviewable factual sentencing assessments under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's sentencing calculation violated statutory parameters and lacked proper motivation regarding mitigating factors. The court rejected this, ruling that the lower court's factual assessment of the sentence is non-reviewable in a legality proceeding unless contradictory or failing to account for relevant elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual judgment on sentencing severity made by the court of merits, provided the reasoning is non-contradictory and accounts for the elements deemed preponderant under the relevant code provisions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KOSTOV KOZTANTIN DOBREV nato a BULGARIA il 21/05/1999 Avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE DI APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., commesso in luogo di privata dimora ( ai sensi dell'art.624 bis cod. pen. ), riqualificandolo ai sensi degli artt. 624 - 625 co.
1. N. 2 cod. pen.cod. pen.
2. Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia il quale si duole dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando che non siano stati osservati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione sul punto.
3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura il calcolo della pena operato dalla Corte di appello che, pur avendo riqualificato favorevolmente il fatto, ha tuttavia considerato una pena base superiore al minimo edittale, e sottovalutato positivi indicatori. Omette, tuttavia, il ricorrente di confrontarsi con il principio per cui, in subiecta materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.1.
Sul punto, la Corte territoriale ha valorizzato la gravità della condotta, anche alla luce del comportamento tenuto durante la sottoposizione al regime cautelare, reputando, evidentemente, recessivi i - generici - elementi segnalati dalla difesa. Sicchè il ricorso s'appalesa finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore M ria Teresa Belmonte j._ 1.,2,(2fte Il