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Ordinanza — n. 39678/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-reviewable factual sentencing assessments under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39678/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's sentencing calculation violated statutory parameters and lacked proper motivation regarding mitigating factors. The court rejected this, ruling that the lower court's factual assessment of the sentence is non-reviewable in a legality proceeding unless contradictory or failing to account for relevant elements.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual judgment on sentencing severity made by the court of merits, provided the reasoning is non-contradictory and accounts for the elements deemed preponderant under the relevant code provisions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing factual assessment non-reviewable judgment Italian Criminal Procedure Code art. 133 criminal code court of merits authority legal reasoning standard testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia il quale si duole dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando che non siano stati osservati i parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co.
Art. 624 bis c.p.
art. 133 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia il quale si duole dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando che non siano stati osservati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KOSTOV KOZTANTIN DOBREV nato a BULGARIA il 21/05/1999 Avverso la sentenza del 12/06/2020 della CORTE DI APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha riformato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., commesso in luogo di privata dimora ( ai sensi dell'art.624 bis cod. pen. ), riqualificandolo ai sensi degli artt. 624 - 625 co.

1. N. 2 cod. pen.cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia il quale si duole dell'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, lamentando che non siano stati osservati i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e il difetto di motivazione sul punto.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente censura il calcolo della pena operato dalla Corte di appello che, pur avendo riqualificato favorevolmente il fatto, ha tuttavia considerato una pena base superiore al minimo edittale, e sottovalutato positivi indicatori. Omette, tuttavia, il ricorrente di confrontarsi con il principio per cui, in subiecta materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.1.

Sul punto, la Corte territoriale ha valorizzato la gravità della condotta, anche alla luce del comportamento tenuto durante la sottoposizione al regime cautelare, reputando, evidentemente, recessivi i - generici - elementi segnalati dalla difesa. Sicchè il ricorso s'appalesa finalizzato a richiedere a questa Corte una diretta rivalutazione della valutazione riguardante il trattamento sanzionatorio, pur a fronte di una motivazione che non evidenzia profili censurabili in sede di legittimità 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore M ria Teresa Belmonte j._ 1.,2,(2fte Il