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Ordinanza — n. 39676/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft conviction, upholding photo ID evidence and rejecting defense's procedural complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39676/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding the sufficiency of circumstantial evidence. The defense argued that the conviction relied on a single, insufficient photographic identification by the victim, while the appellate court correctly applied the principle of non-tativeness of evidence to admit this fact-based proof. The court ruled that the conviction's reasoning was rational and consistent with established jurisprudence, thereby dismissing the procedural objections raised by the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 624 bis cod. pen.; Art. 192 co. 2 cod. proc. pen.: The Court of Cassation holds that photographic identifications made by police during investigations constitute atypical evidence whose reliability depends on the credibility of the witness's testimony, allowing judges to form their conviction based on such facts without violating procedural guarantees.

Parole chiave

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theft conviction photo identification circumstantial evidence non-tativeness of proof inadmissible appeal judicial conviction procedural defects scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 624 bis cod. pen.
Art. 192 co. 2 cod. proc. pen.
Secondo la Difesa, la prova indiziaria non ha raggiunto il livello di certezza processuale declinato dall'art. 192 co.
Art. 616 cod. proc. pen.
5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
art. 624 bis cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 n. 6456 del 01/10/2015
Sez. 6 n. 49758 del 27/11/2012
Sez. 2 n. 17336 del 29/03/2011
Sez. 5 n. 37497 del 13/05/2014
Conf. Sez. 6 n. 12501 del 27/01/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'AMICO FRANCESCO nato BIANCAVILLA il 25/10/1979 Avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE DI APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Termini Imerese, che aveva dichiarato Francesco D'Amico colpevole di furto, ai sensi dell'art. 624 bis cod.pen., aggravato dalla violenza sulle cose, commesso introducendosi, mediante effrazione della porta di ingresso, nell'abitazione della persona offesa, dove si impossessava di gioielli e preziosi.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale denuncia vizio della motivazione, mancante, illogica e contraddittoria, quanto all'affermazione di responsabilità. Secondo la Difesa, la prova indiziaria non ha raggiunto il livello di certezza processuale declinato dall'art. 192 co. 2 cod. proc. pen., essendo in realtà emerso, dall'istruttoria dibattimentale, un solo indizio, sprovvisto dei requisiti legali necessari per giungere al verdetto di condanna; irritualmente, inoltre, la Corte di appello ha assegnato valore probatorio alla scelta legittima del silenzio.3.

Il ricorso è inammissibile. 3.1. I motivi articolati dal ricorrente sono sostanzialmente orientati a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte nel giudizio di merito, ed ivi esaustivamente vagliate e correttamente disattese dal giudice. A fronte, quindi, di un congruo corredo argomentativo che non denuncia evidenti illogicità, le critiche del ricorrente all'uso del materiale probatorio, si risolvono in una censura alla ricostruzione di fatto che, invece, il giudice del merito ha operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, mentre la Difesa si limita a formulare un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso dal giudice del merito:

è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla difesa prospettare le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale probatorio. 3.2. A confutazione delle doglianze difensive, con specifica e pertinente motivazione, la sentenza impugnata ha fatto leva sull'elemento decisivo del riconoscimento fotografico, effettuato durante le indagini dalla persona offesa in termini di certezza, e ribadito in dibattimento. E' noto, infatti, e lo si sottolinea anche nella sentenza impugnata, come il riconoscimento fotografico operato in sede di indagini di polizia giudiziaria, non regolato dal codice di rito, costituisce un accertamento di fatto, come tale, utilizzabile nel giudizio in base al principio della non tassatività delle prove ( Sez. 5 n. 6456 del 01/10/2015, Rv. 266023).

Si tratta, dunque, di una prova che è stata correttamente scrutinata dalla Corte di appello, attraverso il giudizio di attendibilità della persona offesa, in linea con l'orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017 Rv. 271041 ) secondo cui l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, soggetta, alla stregua della deposizione testimoniale, alle regole processuali che consentono l'utilizzabilità in dibattimento di dichiarazioni rese da un teste nella fase delle indagini preliminari (cfr.

Sez. 5, n. 43655 del 25/05/2015; Sez. 2, n. 50954 del 03/12/2013, Rv 257985). 3.3. Corrisponde a principio consolidato, del resto, l'affermazione che l'individuazione fotografica di un soggetto, effettuata dalla polizia giudiziaria, costituisce una prova atipica la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (cfr. Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910). La Corte territoriale si è, dunque, attenuta alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che anche in questa circostanza va ribadita, secondo cui i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice (cfr.

Sez. 2, n. 17336 del 29/03/2011, Bianconi Rv. 250081), sì che da esse, come da ogni elemento indiziario o di prova, il giudice può trarre il proprio libero convincimento (cfr. Sez. 5, n. 37497 del 13/05/2014, Romano Rv. 260593). Il momento ricognitivo costituisce, invero, parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste e alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del decidente che, ove sostenuto da congrua motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. ( Conf.

Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910).

4. La decisione impugnata non presenta, dunque, i vizi denunciati dal ricorrente, neppure per quanto attiene alla valutazione di credibilità formulata dalla Corte territoriale con riferimento al certo riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, che il ricorrente si ostina a tentare di scardinare attraverso argomenti che, però, non si confrontano adeguatamente con il contenuto della decisione e gli argomenti spesi dalla Corte di appello, che ha dato atto della certezza che ha connotato il riconoscimento, ponendo in evidenza, peraltro, anche il percorso attraverso il quale si è pervenuti alla identificazione dell'uomo, visto, immediatamente dopo il furto, dalla persona offesa mentre si dava alla fuga a bordo della sua autovettura. 4.1.

La motivazione resa dalla Corte, in quanto conforme alla regula juris che governa l'istituto, secondo i principi di diritto affermati in modo costante da questa Corte, resiste al vaglio di legittimità. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co ì deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Ma a Teresa elmont Il