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Ordinanza — n. 39674/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding sentencing motivation in personal injury case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39674/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the sentencing motivation. The appellant criticized the appellate court's omission of the statutory minimum penalty without providing explicit, argumentative critiques of the factual or legal reasons used by the lower court. The court ruled that the appeal was generic and failed to correlate its arguments with the specific rationales presented in the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as it must explicitly articulate and argue criticisms against the factual or legal reasons underlying the contested decision, rather than offering generic complaints.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds sentencing motivation defect generic appeal rejection procedural defect appeal vizi procedurali garanzia di un equo processo violazione del principio di celerità

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CINQUEMANI VINCENZO nato a PARTINICO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di lesioni personali.

2. Con il ricorso per cassazione, il difensore di fiducia denuncia vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, dolendosi che la Corte di appello abbia immotivatamente omesso di riconoscere il minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il ricorrente censura in modo assolutamente generico la motivazione della Corte di appello, senza esplicitare alcuna critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, proponendo un ricorso nel quale sono solo astrattamente richiamati principi di diritto, senza alcuna concreta correlazione con gli argomenti spesi in sentenza, che, invece, è corredata di un puntuale scrutinio del trattamento sanzionatorio, in ordine al quale, premessa la assoluta vicinanza della individuata pena base al minimo edittale ( sei mesi di reclusione), la Corte territoriale ha fatto riferimento alla intensità del dolo e alle modalità violente dell'azione per esprimere un giudizio di assoluta proporzione della pena rispetto alla gravità del fatto. 3.1.Pertanto, il ricorso, oltre che reiterativo di doglianze già esaminate nelle sedi di merito, è, come premesso, assolutamente generico, difettando della specifica formulazione delle ragioni dell'impugnazione e della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Taria Teresa Belmonte IN I EC " Il Presi