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Ordinanza — n. 39670/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39670/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39670/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da OUAHBI CHRIF RIDA nato a MAROCCO il 06/01/1984 Avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39670/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Chrif Rida Ouahbi colpevole dei lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma.

Parole chiave

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ripristino dello statuto di rifugiato allontanamento malgrado rischio di persecuzione rifugiato eritreo statuto di protezione per ucraini procedura di ricusazione minorenne con disabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da OUAHBI CHRIF RIDA nato a MAROCCO il 06/01/1984 Avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Chrif Rida Ouahbi colpevole dei lesioni personali aggravate dall'uso di un'arma.

2. Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale denuncia vizio della motivazione, per avere la Corte di appello omesso di replicare alle doglianze dell'appellante in ordine all'affermazione di responsabilità e al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibilmente proposto per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). 3.1.Nel caso di specie, il ricorrente si limita a contestare, in maniera assolutamente generica e meramente contestativa, l'affermazione di responsabilità, senza confrontarsi con gli ampi e puntuali argomenti offerti dalla sentenza impugnata circa le plurime ragioni di assoluta inverosimiglianza della versione difensiva, peraltro smentita da altre fonti di prova; allo stesso modo, risulta congruamente motivato il trattamento sanzionatorio, commisurato ai fatti, non ritenuti di modesta gravità, anzi indicativi di una notevole propensione alla violenza dimostrata dal ricorrente.

4. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. A tanto consegue la condanna del ricorrete al pagamento delle spese processuali e della somma, individuata in dispositivo, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Maria Ter-sa Belmonte , DEPOSIT1-,=:TA Il Presidente I N CANCELLERIA