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Ordinanza — n. 39666/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39666/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39666/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BITEYE CHEIKH nato SENEGAL il 10/10/2003 Avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 39666/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale quella stessa città - che aveva dichiarato Biteye Cheikh colpevole dei reati a lui ascritti, per avere ceduto modica quantità di sostanza stupefacente ( art. 73 co. 5 dpr n. 309/1990) e reso false generalità ( art. 495 cod. pen. ) - ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale reati qualificati contro gli stupefacenti riesame dell'entità pena pentito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
309/1990) e reso false generalità ( art. 495 cod. pen.
art. 99 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BITEYE CHEIKH nato SENEGAL il 10/10/2003 Avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE DI APPELLO DI TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale quella stessa città - che aveva dichiarato Biteye Cheikh colpevole dei reati a lui ascritti, per avere ceduto modica quantità di sostanza stupefacente ( art. 73 co. 5 dpr n. 309/1990) e reso false generalità ( art. 495 cod. pen. ) - ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo lamentando violazione dell'art. 99 cod. pen. , erroneamente interpretato, alla luce degli approdi della giurisprudenza di questa Corte, in sede di riconoscimènto della circostanza aggravante della recidiva specifica infraquinquennale contestata, sostenendo l'abnormità della motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale. CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso è inammissibilmente proposto. 1.Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha argomentato specificamente, e correttamente, nella parte in cui ha confermato la decisione di primo grado relativamente al riconoscimento della recidiva aggravata contestata, richiamando gli argomenti spesi dal Tribunale e evidenziando come la reiterazione, a distanza ravvicinata, di fatti del tutto analoghi impedisca di ritenerne l'occasionalità, e costituisca, al contrario, indice "permanente e incrementata pericolosità".

Dopo avere dato atto, peraltro, dell'assenza di rilievi critici specifici, sul punto, da parte dell'appellante, limitatosi alla reiterazione di doglianze già vagliate dal primo giudice, la Corte di appello ha, quindi, motivatamente, e non irragionevolmente, ritenuto non accoglibile la richiesta di esclusione della recidiva. 2.La doglianza difensiva si concentra sui principi declinati, notoriamente, dalla giurisprudenza di questa Corte, anche nel suo massimo consesso nomofilattico ( Sez. U. n. 35758 del 05/10/2010), che ha escluso la praticabilità di un rigido meccanismo presuntivo, rimandando al potere discrezionale del giudice, tenuto a individuare le ragioni dell'accreditato maggiore allarme sociale riconoscibile nella condotta reiterata, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo.

Così facendo omette, tuttavia, di confrontarsi - se non in apparenza, e mediante un assertivo ripudio degli argomenti spesi dai giudici di merito - con la sentenza impugnata che, invece, ha fatto corretta applicazione, supportando la decisione con razionale argomento, dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa ( Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011 Ud. (dep. 12/04/2011 ) Rv. 250039 - 01), dovendosi ricordare che si ammette che la motivazione possa essere anche solo implicita ( Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018 Rv. 272803) 3. Trattandosi di valutazioni di merito, esse, laddove, come nel caso di specie, non denuncino palesi illogicità o manifeste contraddittorietà, non sono aggredibili con il ricorso per cassazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Maria Teresa Belnnonte DEPosR Tg, TA IN cAilc.: LapstA Il Presidente 0 4 NOV