Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39663/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39663/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39663/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva dichiarato Khan Sakandar e Lateef Kashíf colpevoli dei avere fornito false generalità a un pubblico ufficiale ( artt. 110- 495 cod. pen.). Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. Contesta la sussistenza della prova della commissione del reato contestato, non essendo stato rinvenuto, nell'incarto processuale, un documento scritto contenente le false generalità asseritamente declinate dagli imputati alla polizia giudiziaria. 3.11 ricorso propone un motivo manifestamente infondato.La Corte di appello si è correttamente allineata all'orientamento, espresso da questa Corte, e richiamato in sentenza, a tenore del quale il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, essendo sufficiente la destinazione a tale riproduzione, che costituisce un elemento qualificativo della condotta, di per sè idoneo a determinare una più intensa lesione dell'interesse protetto che giustifica la più grave sanzione rispetto a quella prevista per la ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen, (Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Rv. 163126;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39663/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Rv. 247353; sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015 Rv. 265145). 3.1. Nel caso di specie, i giudici distrettuali hanno dato atto delle puntuali e chiare, oltre che disinteressate, dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria circa le false generalità fornite presso gli uffici di Questura dai due ricorrenti, in sede di richiesta di asilo. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna der- ricorrent4 al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
frode alla legge sugli stranieri immigrazione clandestina documento di legittimazione cittadini afghani soggiorno illegale espulsione nel diritto degli stranieri
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KHAN SPKANDAR nato PAKISTAN il 12/05/1993 LATEEF KASHIF nato PAKISTAN il 06/06/1983 Avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno, che aveva dichiarato Khan Sakandar e Lateef Kashíf colpevoli dei avere fornito false generalità a un pubblico ufficiale ( artt. 110- 495 cod. pen.).

2. Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio della motivazione. Contesta la sussistenza della prova della commissione del reato contestato, non essendo stato rinvenuto, nell'incarto processuale, un documento scritto contenente le false generalità asseritamente declinate dagli imputati alla polizia giudiziaria. 3.11 ricorso propone un motivo manifestamente infondato.La Corte di appello si è correttamente allineata all'orientamento, espresso da questa Corte, e richiamato in sentenza, a tenore del quale il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, essendo sufficiente la destinazione a tale riproduzione, che costituisce un elemento qualificativo della condotta, di per sè idoneo a determinare una più intensa lesione dell'interesse protetto che giustifica la più grave sanzione rispetto a quella prevista per la ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen, (Sez. 5, n. 2307 del 26/01/1984, Rv. 163126;

Sez. 5, n. 21863 del 26/02/2010, Rv. 247353; sez. 5, n. 24308 del 31/03/2015 Rv. 265145). 3.1. Nel caso di specie, i giudici distrettuali hanno dato atto delle puntuali e chiare, oltre che disinteressate, dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria circa le false generalità fornite presso gli uffici di Questura dai due ricorrenti, in sede di richiesta di asilo. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna der- ricorrent4 al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibiliì ricorst e condanna ir ricorrent< al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore ari -Teresa elmonte dkU2k156" Il Presidente Reno 7DE POSITA- IN CANICE-.-LLERIA ìi 4 NOV 202