Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39661/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in appellate sentencing decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39661/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Appeal's sentencing decisions were not subject to cassation review. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the excessive sentence, but the appellate court had explicitly considered the crime's gravity, the defendant's intent, and conduct toward law enforcement. Since these were substantive evaluations without manifest illogicality or contradictions, the court held they could not be overturned on appeal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Sentencing evaluations by the appellate court, absent manifest illogicality or contradictions, are not aggredible via cassation appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility appellate sentencing review generic mitigating circumstances manifest illogicality standard substantive merit evaluation domanda d'asilo di cittadino etiope richiedente l'asilo mongolo allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Art. 133 cod. pen.
Allo stesso modo, quanto alla individuazione della pena, la Corte di appello ha espressamente preso in considerazione i parametri oggettivi e soggettivi declinati dall'art. 133 cod. pen..
art. 133 cod. pen
Allo stesso modo, quanto alla individuazione della pena, la Corte di appello ha espressamente preso in considerazione i parametri oggettivi e soggettivi declinati dall'art. 133 cod. pen..

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ADAM MOSA nata YEMEN il 23/04/1984 Avverso la SENTENZA del 08/06/2020 della CORTE DI APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale quella stessa città - che aveva dichiarato Adam Mosa colpevole di tentato omicidio aggravato - ha riqualificato il fatto in lesioni personali aggravate, conseguentemente rideterminando la pena in anni due e mesi dieci di reclusione, revocando le pene accessorie.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo lamentando violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'eccessività del trattamento sanzionatorio inflitto.

3. Il ricorso è inammissibilmente proposto. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte di appello ha argomentato specificamente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, prendendo in considerazione, ai fini di tale negativo giudizio, la gravità del fatto e la futilità dei motivi, oltre all'intensità del dolo e al comportamento spregiudicato tenuto in presenza delle Forze dell'Ordine. 3.1. Allo stesso modo, quanto alla individuazione della pena, la Corte di appello ha espressamente preso in considerazione i parametri oggettivi e soggettivi declinati dall'art. 133 cod. pen.. 3.2.

Trattandosi di valutazioni di merito, esse, laddove, come nel caso di specie, non incorrano in palesi illogicità o manifeste contraddittorietà, non sono aggredibili con il ricorso per cassazione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 4 Il Consigliere estensore Mafia Teres Belmon Lt. gib29:Ure. Il Presidente DEPOSITATA St:17 IN i CANCELLERIA 04 NOV 2021