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Ordinanza — n. 39660/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39660/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39660/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GRCA MIRKO nato a ROMA il 13/01/1980 Avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE DI APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39660/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Arezzo, che aveva dichiarato Grca Mirko colpevole dei furti aggravati a lui contestati.

Parole chiave

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gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori recidiva nell'infrazione grazia godimento dei diritti civili procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da GRCA MIRKO nato a ROMA il 13/01/1980 Avverso la sentenza del 24/09/2019 della CORTE DI APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del G.U.P. del Tribunale di Arezzo, che aveva dichiarato Grca Mirko colpevole dei furti aggravati a lui contestati.

2. Propone ricorso per cassazione l' imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale denuncia la illogicità della motivazione con riguardo alla attribuibilità della condotta alla ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibilmente versato in fatto, oltre che reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello che, con puntuali argomenti, ha replicato alla analoga doglianza difensiva riguardante la riconducibilità al ricorrente dell'utenza cellulare utilizzata durante la perpetrazione dei reati. Sul punto, invero, la Corte di appello ha specificamente osservato come, in realtà, la responsabilità del ricorrente non si fondi affatto su tale unica circostanza, peraltro oggettivamente significativa, dal momento che il ricorrente è stato trovato in possesso proprio di quell'utenza, quanto piuttosto su una pluralità di elementi indiziari, puntualmente enucleati in sentenza, la cui sinergica valutazione ha condotto il Giudice distrettuale, in coerenza con i criteri legali di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen., come interpretati nella giurisprudenza di questa Corte, a formulare un ragionevole giudizio di corresponsabilità a carico del ricorrente. 3.1.

Le deduzioni difensive che, caparbiamente, ripropongono il medesimo tema ampiamente scrutinato nella fase di merito - su una circostanza che, peraltro, non risulta essere decisiva, nell'ottica argomentativa sviluppata nella sentenza di merito - non si confrontano con la motivazione convincentemente sviluppata dalla sentenza impugnata, così incorrendo nella inammissibilità del ricorso. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 f Il Consigliere estensore M' ria Teres Belmontg, P_5 112n"LVr Il Presidente _DEPOSITATA IN CANCEL