Ordinanza — n. 39657/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ROMEO DOMENICO LUIGI nato a MARSALA il 26/09/1972 Avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39657/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo denunciando violazione del cannone di giudizio che sovrintende alla valutazione della prova indiziaria ( art. 192 co. 2 cod. pro. pen. ).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da ROMEO DOMENICO LUIGI nato a MARSALA il 26/09/1972 Avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Trapani, che aveva dichiarato Domenico Luigi Romeo colpevole di minaccia continuata aggravata e della contravvenzione del porto ingiustificato di arma.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un solo motivo denunciando violazione del cannone di giudizio che sovrintende alla valutazione della prova indiziaria ( art. 192 co. 2 cod. pro. pen. ).
3. Il ricorso è inammissibile. Esso è ìneludibilmente viziato da genericità, limitandosi a una mera enunciazione della regula juris che governa la prova indiziaria, senza indicare le lacune che, in concreto, affliggerebbero la trama argomentativa della sentenza con la quale il ricorrente omette del tutto il confronto, laddove, invece, la sentenza impugnata ha fatto riferimento, richiamando le valutazioni del primo giudice, a un quadro probatorio convergente, costituito da una pluralità di fonti, nonché alle coerenti valutazioni logico - giuridiche tratte da dati incontestati ( pg. 4).
Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da una esaustiva valutazione dei dati indiziari e affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore Ma' ia Tere Belmonte Il Presidente Ste