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Ordinanza — n. 39654/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address appellate court's arguments and lack of factual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39654/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Salamone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Salamone argued that the lower court violated procedural rules regarding trial fees and incorrectly qualified the facts as lacking violence or threat. The court rejected these claims, noting the appellant completely ignored the appellate court's detailed rebuttal of his defense arguments and the evidence supporting the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 546 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 192 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it omits the necessary confrontation with the arguments presented by the appellate court, rendering the complaint generic and lacking a specific factual basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to confront arguments appellate court rebuttal procedural violation court costs and fine reati violenti violenza domestica vie di fatto

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Art. 546 lett. e) cod. proc. pen.
192 in relazione all'art. 546 lett.
Art. 192 cod. proc. pen.
Con i primi due motivi denuncia violazione del canone di giudizio di cui all'art. 192 in relazione all'art.
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
art. 610 cod. pen
Erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella
per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv.
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia
105775 e, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SALAMONE GIUSEPPE nato PALERMO il 04/08/1969 PA lt Avverso la sentenza del 209/2019 della CORTE DI APPELLO DI CARI) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Giuseppe Salamone colpevole di violenza privata.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi: 2.1. Con i primi due motivi denuncia violazione del canone di giudizio di cui all'art. 192 in relazione all'art. 546 lett.

e) cod. proc. pen.e correlato vizio della motivazione, difettando la sentenza del necessario vaglio critico delle doglianze dell'appellante, cosicchè la motivazione risulta solo apparente. 2.2. Erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 610 cod. pen. , essendo mancato, nella specie, il requisito della violenza o della minaccia.3. Il ricorso è inammissibile. Esso omette completamente il dovuto confronto con gli argomenti spesi dal Giudice di appello, che ha fornito puntuale replica alle analoghe doglianze difensive, attraverso un rigoroso ed esauriente scrutinio della attendibilità della persona offesa e del teste Spanò, illustrando con argomenti logicamente supportati le ragioni della decisione.

La Corte distrettuale ha ben spiegato perché non ha ritenuto condivisile la diversa versione dei fatti resa in dibattimento dalla persona offesa ( lavoratore dipendente dell'imputato), cosicchè risulta dei tutto infondata la critica difensiva che denuncia una motivazione apparente. Al contrario, la sentenza poggia su di una motivazione congrua e convincente, saldamente ancorata ai dati processuali, mentre le doglianze difensive si rivelano per un verso inconsistenti e, per l'altro, manifestamente prive di fondamento. 3.1. Del tutto generico e astratto il terzo motivo di ricorso, con cui la Difesa si duole della erronea qualificazione del fatto, senza, tuttavia, tenere conto della ricostruzione proveniente dai giudici di merito che, dando credito alla dinamica dei fatti denunciata, ab initio, dalla vittima, hanno fondato l'affermazione di responsabilità sulla condotta violenta dell'imputato, accreditata dalla testimonianza dello Spanò. 3.2.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Sez. 1, n. 624 del 05/05/1967, Maruzzella, Rv. 105775 e, Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Dia, Rv. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 Il Consigliere estensore atia Teresa Belmon n e21-0_,UU Il Presidente _DEPOS,TATA Stefa IN CAN!: L' L L E A