Italian Court dismisses appeal as repetitive, citing prior appellate court reasoning on witness testimony and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already addressed by the Court of Appeal of Trieste. The appellant challenged the conviction for theft based on the value of the banknote and the assessment of a non-disinterested witness's testimony. The court found the appeal invalid as it lacked novelty, noting the lower court correctly evaluated the witness's statement and the defendant's prior record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it repeats grounds already fully examined and decided upon by the appellate court, requiring the new petition to present distinct legal issues or factual elements not previously adjudicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MARIZZA GUIDO nato a CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) il 24/02/1940 Avverso la SENTENZA del 02/07/2019 della CORTE DI APPELLO DI TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione del Tribunale di Gorizia, che aveva dichiarato Guido Marizza colpevole, in concorso, del reato di cui all'art. 455 cod. pen,. ( come derubricato il fatto, originariamente'contestato ex art. 453 cod. pen.).
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge due motivi, denunciando violazione di legge e correlato vizio della motivazione, dolendosi dell'erronea valutazione della testimonianza di Giuva Simone - teste non disinteressato, la cui deposizione avrebbe necessitato di riscontri - e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, non avendo la Corte territoriale tenuto conto del modestissimo valore della banconota ( 20 euro). 3.11 ricorso è inammissibilmente proposto, in quanto reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello che ha puntualmente replicato alle doglianze della Difesa appellante, osservando che, sulla base della chiara deposizione della direttrice della banca, il ragazzo ( Giuva Simone) non aveva affatto tentato di spendere la banconota ricevuta dall'imputato, ma, spaventato, aveva chiesto consiglio prima di denunciare il fatto.
Sicchè, il vaglio della predetta testimonianza è del tutto corretto e conforme alla previsione legale di cui all'art. 192 cod. proc. pen., non richiedendosi riscontri in presenza di una dichiarazione testimoniale del tutto disinteressata. 3.1. Immune da censure è anche il trattamento sanzionatorio dal momento che la Corte di appello ha ben chiaramente posto in luce la gravità della condotta ( avendo escluso che si tratti di un disvalore complessivo modesto)y e l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, stante la irrilevanza della nnera incensuratezza. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore M ria freresa Belmonte Il Presidente ADE Stera n Pà-1 1,0 .POSITATA /N CANC„L'LLERiA i O 4 NOV 2