Ordinanza — n. 39648/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TURI GIUSEPPE nato a BARI il 03/09/1989 CAPUTO COSIMO nato BARI il 08/04/1970 Avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE DI APPELLO DI LECCE sez. dist. TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 39648/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Immune da censure è anche il trattamento sanzionatorio nei confronti del Turi, dal momento che la Corte di appello ha ben chiaramente posto in luce la gravità della condotta (definita particolarmente odiosa per la età avanzata della vittima) e la piena partecipazione all'azione delittuosa del Caputo. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TURI GIUSEPPE nato a BARI il 03/09/1989 CAPUTO COSIMO nato BARI il 08/04/1970 Avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE DI APPELLO DI LECCE sez. dist. TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Taranto, che aveva dichiarato Giuseppe Turi e Cosimo Caputo colpevoli di furto con strappo e lesioni personali in concorso, ha riconosciuto, in favore del Caputo, le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, rideterminando la pena.
2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 2.1. Il difensore di Turi svolge due motivi, denunciando violazione di legge e correlato vizio della motivazione, dolendosi del mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno, nonostante il bonifico postale effettuato in favore della vittima dal ricorrente prima del giudizio, e della gravosità della pena base considerata dalla Corte di appello, pur dopo aver riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, peraltro, ingiustificatamente, conforme a quella dell'autore materiale della condotta. 2.2. Il difensore di Caputo svolge un solo motivo lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto reiterativi di motivi già affrontati dalla Corte di appello, che ha puntualmente replicato alle doglianze dell'appellante, escludendo i presupposti per il riconoscimento, al Turi, della attenuante del risarcimento del danno, per l'insufficienza dell'offerta reale rispetto al danno cagionato. 3.1. Quanto alla posizione del Caputo, la minima partecipazione è stata esclusa sulla base del contenuto delle videoriprese che danno atto della compartecipazione effettiva dell'imputato all'azione proditoria dimostrando come entrambi fossero scesi dall'autovettura per compiere l'azione distrattiva. 3.1.
Immune da censure è anche il trattamento sanzionatorio nei confronti del Turi, dal momento che la Corte di appello ha ben chiaramente posto in luce la gravità della condotta (definita particolarmente odiosa per la età avanzata della vittima) e la piena partecipazione all'azione delittuosa del Caputo. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore ar. Teresa ont Il Presidente _DEPOSFrATA Ste