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Ordinanza — n. 39642/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual arguments against conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39642/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific, argumented criticisms of the lower court's factual findings. The appellant merely cited general legal principles without addressing the specific reasoning regarding their participation in the forgery of a driver's license. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if the grounds are not specifically formulated and do not explicitly argue against the factual or legal reasons established by the decision under review.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity factual reasoning cassation procedure forgery of documents domanda d'asilo di cittadino albanese disposizioni speciali per il Lussemburgo prova del rischio persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n.
Art. 366 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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V. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822
Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SHERA LULZIM nato ALBANIA il 04/10/1985 Avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE DI APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen. rubricato al capo A), per la contraffazione della patente di guida.

2. Con il ricorso per cassazione, il difensore di fiducia denuncia vizio della motivazione con riguardo alla mancata pronuncia assolutoria dal predetto reato, soprattutto quanto alla riconducibilità del reato all'odierno ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile. L'impugnazione di legittimità è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (V-. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il ricorrente censura in modo assolutamente generico la motivazione della Corte di appello, senza esplicitare alcuna critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, proponendo un ricorso nel quale sono solo astrattamente richiamati principi di diritto, senza alcuna concreta correlazione con la vicenda fattuale, né con gli argomenti spesi in sentenza, che, invece, è corredata di un puntuale scrutinio quanto alla attribuibilità al ricorrente della partecipazione alla contraffazione, avendo specificamente escluso che l'imputato si sia limitato ad utilizzare una patente contraffatta, ritenendone, piuttosto, il concorso nella contraffazione per aver apposto, sul documento, la propria fotografia e sottoscrizione.

Il ricorso, oltre che reiterativo di doglianze già esaminate nelle sedi di merito, è, come premesso, assolutamente generico, difettando della specifica formulazione delle ragioni dell'impugnazione e della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore ari Teres elmont Il Presidente DEPOSITATA Stefaio IN CANC1LL:RIA i 04 NOV 2021