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Ordinanza — n. 39639/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39639/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39639/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente sul ricorso proposto da KONE' KARIM nato COSTA D'AVORIO il 05/12/1978 Avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

Regesto Legislator

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art. 496 cod. pen, art. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 39639/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Karim Konè colpevole dei reati a lui ascritti ( riqualificato ai sensi dell'art. 496 cod. pen. il reato sub B), condannandolo alla pena di giustizia.

Parole chiave

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adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena domanda d'asilo di rom ritardo ingiustificato dell'azione penale integrazione insufficiente principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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art. 496 cod. pen
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Karim Konè colpevole dei reati a lui ascritti ( riqualificato ai sensi dell'art. 496 cod. pen.
art. 497 bis cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore dì fiducia, il quale svolge tre motivi, attinenti al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., contestato al capo C), denunciando violazione dì legge e vizio della motivazione.
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Testo completo

a seguente sul ricorso proposto da KONE' KARIM nato COSTA D'AVORIO il 05/12/1978 Avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE DI APPELLO DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere MARIA TERESA BELMONTE;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato Karim Konè colpevole dei reati a lui ascritti ( riqualificato ai sensi dell'art. 496 cod. pen. il reato sub B), condannandolo alla pena di giustizia.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore dì fiducia, il quale svolge tre motivi, attinenti al reato di cui all'art. 497 bis cod. pen., contestato al capo C), denunciando violazione dì legge e vizio della motivazione. Contesta che il passaporto del quale il ricorrente era stato trovato in possesso - apparentemente rilasciato in Portogallo - potesse essere considerato valido per l'espatrio, ovvero per uscire dal Paese che lo ha rilasciato, essendo irrilevante che esso costituisca un valido titolo per l'ingresso in uno stato dell'Unione Europea, donde l'erronea interpretazione del significato della parola espatrio.

Si duole, inoltre, che manchi l'accertamento della validità del documento per l'espatrio, secondo l'ordinamento 3. Il ricorso è inammissibilmente proposto, in quanto reiterativo di motivi già affrontati dalla Corte di appello che, con argomentazione logicamente supportata, ha osservato che il documento in questione, rilasciato da un Paese straniero, è, con tutta evidenza, idoneo a consentire al possessore di recarsi in quello Stato, ovvero a consentirne l'espatrio dall'Italia. Omette, invece, la Difesa ricorrente di confrontarsi con il principio per cui laddove il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Ciò che è accaduto nel caso di specie, per quanto si è già osservato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare In euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 13 settembre 2021 I Consigliere estensore aria Teresa mont Il Presidente Stjfai DEPOSI IN TATA CANCELLER