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Ordinanza — n. 39636/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39636/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39636/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE VINCENZO nato a ACERRA il 27/11/1992 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di IVREA Eato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 29.3.2021 il Tribunale di Ivrea, su richiesta dell'imputato e previa acquisizione del consenso del PM, ha applicato a Vincenzo Nobile - in relazione ai fatti di truffa a lui ascritti - la pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39636/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa rimborso dell'IVA recidiva nell'infrazione sottrazione dell'iva pena pecuniaria non riscuotibile pagamento dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
ricorre per cassazione il difensore del Nobile lamentando violazione di legge: segnala il carattere apparente della motivazione della sentenza quanto alla ritenuta insussistenza degli elementi su cui fondare una decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOBILE VINCENZO nato a ACERRA il 27/11/1992 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di IVREA Eato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 29.3.2021 il Tribunale di Ivrea, su richiesta dell'imputato e previa acquisizione del consenso del PM, ha applicato a Vincenzo Nobile - in relazione ai fatti di truffa a lui ascritti - la pena finale di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa;

2. ricorre per cassazione il difensore del Nobile lamentando violazione di legge: segnala il carattere apparente della motivazione della sentenza quanto alla ritenuta insussistenza degli elementi su cui fondare una decisione di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). D'altra parte, anche in precedenza era consolidato il principio per cui la motivazione della sentenza di patteggiamento in ordine alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa; atteso, infatti, che la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata quantomeno come ammissione del fatto, il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo se manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato o se dagli atti già risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega proprio alla formulazione della richiesta di patteggiamento.

In definitiva, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129, circostanza chiaramente assente ed anzi nemmeno dedotta nel caso di specie (cfr., Cass. Pen., 6, 11.9.2017 n. 56.976, Sejderas; Cass.

Pen., 2, 6.10.2015 n. 41.785, Ayari; Cass. Pen., 5, 25.6.2013 n. 31.250, Fede; Cass. Pen., 2, 17.11.2011 n. 2.012, Alba).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore -- Il P idente Pierluigi cnfrocca no Nperiali iDEP