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Ordinanza — n. 39630/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism conviction for lack of manifest illogical motivation and procedural prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39630/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting claims regarding the lack of effective motivation and the expiration of the statute of limitations. The appellant argued that the lower court's reliance on a witness's in-court identification was unsupported by prior service notes and that the crime had expired. The court ruled that such grievances constitute factual disputes rather than manifest logical errors in the reasoning, and confirmed that the limitation period had been validly suspended during the first instance proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: The Supreme Court's review of a judgment's motivation is limited to verifying its effectiveness, lack of manifest illogic, internal contradiction, or incompatibility with specific cited acts; grievances challenging the persuasiveness or weight of evidence are inadmissible as they constitute factual disputes rather than logical vices.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest illogical motivation statute of limitations suspension witness identification reliability criminal procedure code art 606 risarcimento per atto illecito guida nonostante revoca della patente altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett.
Art. 192 c.p.p.
Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod.
Art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 192 cod. proc. pen
In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass.
Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo
36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass.
Cass. Per., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula
Longo; Cass. Per., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula).
Cass. Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809
Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis
pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; conf., Cass.
Cass. Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile
Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli
e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass.
Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.
42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass.
Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo
44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMEO DOMENICO nato a ROCCAFORTE DEL GRECO il 18/02/1956 avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 3.10.2019 con cui il Tribunale di La Spezia aveva riconosciuto Domenico Romeo responsabile del delitto di ricettazione e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 516 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore del Romeo lamentando: 2.1 vizio di motivazione: rileva come la responsabilità del Romeo fosse stata affermata sulla scorta delle dichiarazioni del teste Boni in ordine alla identificazione dell'imputato intervenuta in aula a distanza di anni e non riportata, invece, nella relativa annotazione di servizio; segnala, ancora, la apoditticità delle considerazioni attraverso le quali la Corte è pervenuta a riferire al Romeo la Fiat 500 e che non è supportata da alcuna prova concreta; sottolinea che nessuna inferenza in termini di responsabilità poteva essere operata partendo dal dato neutro della presenza sul posto dell'odierno ricorrente; 2.2 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale: rileva che è trascorso il termine di prescrizione del reato trattandosi di fatti commessi in data 28.8.2010.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Con riguardo al primo motivo, non è inutile ribadire che il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere mirato a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr., Cass. Pen., 2, 4.7.2017 n. 36.119, Agati; Cass. Pen., 1, 10.10.2011 n. 41.738, Pmt in proc. Longo; Cass. Per., 6, 15.3.2006 n. 10.951, Casula). Non sono perciò deducibili, in sede di legittimità, censure relative alla motivazione diverse da quelle che abbiano ad oggetto la sua mancanza, la sua manifesta illogicità, la sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; sono dunque inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., in tal senso, Cass.

Pen., 6, 17.3.2015 n. 13.809, 0.). Né, per altro verso, è consentito il ricorso per cassazione che, "sub specie" della violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., finisce in realtà per fondarsi su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (cfr., Cass. Pen., 6, 8.3.2016 n. 13.442, De Angelis; conf., Cass.

Pen., 3, 30.9.2013 n. 43.963, PC, Basile). In particolare, le doglianze dedotte come la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. riguardanti l'attendibilità dei testimoni dell'accusa, non essendo l'inosservanza di detta norma prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr., Cass. Pen., 1, 20.10.2016 n. 42.207, Perorelli; conf., Cass. Pen., 3, 17.10.2012 n. 44.901, F.; conf., da ultimo, Cass. SS.UU., 16.7.2020 n. 29.541, Filardo). Detto questo, il motivo di ricorso è articolato su censure in fatto e reiterativo di doglianze difensive già avanzate con l'atto di appello ed a cui la Corte territoriale ha fornito risposte esaustive in fatto e corrette in diritto e che il ricorso, come peraltro emerge dalla stessa formulazione letterale delle censure, ha contrastato non già sotto il profilo della incongruità o della illogicità della motivazione quanto, come accennato, della "erroneità" dell'apprezzamento delle risultanze probatorie sollecitando in tal modo una ennesima ed ulteriore loro rivoluzione, certamente non consentita in questa sede. 3.2 Manifestamente infondato "in fatto" è il motivo sulla intervenuta prescrizione atteso che, come è possibile rilevare dall'esame dei verbali del giudizio di primo grado, in quella sede il termine è stato sospeso per complessivi mesi 6 e giorni 20 di tal ché il reato, ancora alla data della sentenza di appello, non era prescritto.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigli