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Ordinanza — n. 39614/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39614/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39614/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZASA DONATO nato a TRICARICO il 24/06/1964 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cremona aveva riconosciuto Donato Zasa responsabile del delitto di truffa e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39614/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Pen., 2, 5.12.2019 n. 5.193, Feola, in cui la Corte ha confermato la condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, rilevando che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia; conf., Cass. Pen., 5, 18.6.2015 n. 2.293, Caruso; Cass. Pen., 5, 6.12.2013 n. 15.691, Anzalone ed altro; Cass. Pen., 5, 19.10.2001 n. 43.478, Cosenza).

Parole chiave

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azione civile accuse di truffa denuncia penale risarcimento del danno civile querela dolo penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZASA DONATO nato a TRICARICO il 24/06/1964 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cremona aveva riconosciuto Donato Zasa responsabile del delitto di truffa e lo aveva perciò condannato alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dello Zasa lamentando violazione di legge in ordine al mancato apprezzamento della causa di non procedibilità dell'azione penale per difetto di querela: rileva, a tal proposito, che l'atto di querela presentato dallo Spano è carente mancando della manifestazione della volontà del querelante di procedere in ordine al fatto di reato ed ai fatti ivi rappresentati.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello, nel vagliare il motivo di censura sulla ritualità della querela replicato in questa sede, ha correttamente richiamato il principio secondo cui l'esistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari e, pertanto, può essere riconosciuta dal giudice anche in atti che non contengono la sua esplicita manifestazione i quali, ove emergano situazioni di incertezza, vanno, comunque, interpretati alla luce del "favor querelae"; ne consegue che la dichiarazione con la quale - come è avvenuto nel caso di specie - la persona offesa, all'atto della denuncia, si costituisce o si riserva di costituirsi parte civile deve essere qualificata come valida manifestazione del diritto di querela (cfr., Cass.

Pen., 2, 5.12.2019 n. 5.193, Feola, in cui la Corte ha confermato la condanna per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., delitto divenuto procedibile a querela ex art. 10, comma 1, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, dopo la sentenza di primo grado, rilevando che la sussistenza della condizione di procedibilità era desumibile dalla riserva di costituzione di parte civile formulata dalla persona offesa nella denunzia; conf., Cass. Pen., 5, 18.6.2015 n. 2.293, Caruso; Cass. Pen., 5, 6.12.2013 n. 15.691, Anzalone ed altro; Cass. Pen., 5, 19.10.2001 n. 43.478, Cosenza).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluhi Cianfrocca Lucia • perpiali 'DEPOSITATA IN CANCELLERIA I 0