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Ordinanza — n. 39612/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39612/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39612/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPALMA ANGELO nato a CERIGNOLA il 25/06/1981 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di Angelo Depalma contro la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva riconosciuto responsabile dei delitti di riciclaggio, falso per soppressione e falso in certificazione e lo aveva perciò condannato alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed Euro 8.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale irrogata;

Regesto Legislator

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art 581 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39612/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Parole chiave

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derelizione ricorso di annullamento errore nella commisurazione della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale istanza di ricusazione tardiva restituzione del termine scaduto

Disposizioni normative citate

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art 581 cod. proc. pen
Le doglianze, attenendo ad aspetti diversi dall'unico sul quale si fonda la sentenza della Corte di Appello di Bari, sono perciò assolutamente inammissibili ai sensi dell'art 581 cod. proc. pen..
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEPALMA ANGELO nato a CERIGNOLA il 25/06/1981 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto nell'interesse di Angelo Depalma contro la sentenza del Tribunale di Foggia che lo aveva riconosciuto responsabile dei delitti di riciclaggio, falso per soppressione e falso in certificazione e lo aveva perciò condannato alla pena complessiva di anni 6 di reclusione ed Euro 8.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e con le pene accessorie conseguenti alla entità della pena principale irrogata;

2. ricorre per cassazione il difensore del Depalma lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 546, 438, 23-21 cod. proc. pen.: rileva che, in via preliminare, la difesa aveva eccepito la incompetenza del Tribunale di Brindisi in favore di quella del Tribunale di Foggia, eccezione respinta in primo grado e reiterata con i motivi di appello ma in quella sede disattesa sull'erroneo presupposto della sua preclusione a séguito della scelta del rito abbreviato; segnala, dunque, la erroneità della decisione impugnata sottolineando che l'eccezione era stata formulata prima ancora della opzione per il rito a forma contratta; 2.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 546, 438, 192 cod. proc. pen.: sottolinea come la Corte di Appello si sia diffusa nel contrastare la tesi difensiva della estraneità del ricorrente al fatto delittuoso ascrittogli ma, in tal modo, non considerando la decisione del Tribunale del Riesame di Lecce che aveva ritenuto la insussistenza di gravi indizi di colpevolezza con statuizione non impugnata dal PM; 2.3 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento artt. 544, 546 cod. proc. pen. e 62bis cod. pen.: segnala come la Corte abbia disatteso la richiesta difensiva di riconoscere le attenuanti generiche così misconoscendone la funzione in termini di personalizzazione e concretizzazione del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su censure del tutto sganciate ed avulse dalla motivazione del provvedimento impugnato che ha dichiarato inammissibile l'atto di appello per essere stato proposto tardivamente ovvero in data 4.9.2018 rispetto al termine ultimo (correttamente) individuato nel 25.7.2018. Le doglianze, attenendo ad aspetti diversi dall'unico sul quale si fonda la sentenza della Corte di Appello di Bari, sono perciò assolutamente inammissibili ai sensi dell'art 581 cod. proc. pen..

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierlui Cianfroeca Luciano periali / DEPOSITATA IN CANCELLERIA