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Ordinanza — n. 39611/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39611/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39611/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVATTONE MARIO nato a BENEVENTO il 28/05/1982 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli, nel prendere atto del sopravvenuto decesso del coimputato, ha invece confermato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Benevento aveva riconosciuto Mario Ciavattone (in concorso, per l'appunto, con il deceduto Valentino Improta) responsabile del delitto di rapina pluriaggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestate aggravanti e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

Regesto Legislator

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art. 421 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39611/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ricorre per cassazione il difensore del Ciavattone lamentando violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: rileva che il ricorrente, a mezzo dei difensori, aveva chiesto un differimento per risarcire il danno come aveva successivamente dimostrato di aver fatto in termini che erano stati giudicati idonei dalla persona offesa ma, ingiustificatamente, non dal giudice; segnala che la Corte di Appello ha invece escluso la attenuante ritenendo il risarcimento intervenuto non tempestivamente.

Parole chiave

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restituzione del termine risarcimento alle vittime di reati ritardo ingiustificato dell'azione penale risarcimento del danno ripetizione dell'indebito recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 421 cod. proc. pen
e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAVATTONE MARIO nato a BENEVENTO il 28/05/1982 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Napoli, nel prendere atto del sopravvenuto decesso del coimputato, ha invece confermato la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Benevento aveva riconosciuto Mario Ciavattone (in concorso, per l'appunto, con il deceduto Valentino Improta) responsabile del delitto di rapina pluriaggravata e, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestate aggravanti e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena finale di anni 2 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

2. ricorre per cassazione il difensore del Ciavattone lamentando violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.: rileva che il ricorrente, a mezzo dei difensori, aveva chiesto un differimento per risarcire il danno come aveva successivamente dimostrato di aver fatto in termini che erano stati giudicati idonei dalla persona offesa ma, ingiustificatamente, non dal giudice; segnala che la Corte di Appello ha invece escluso la attenuante ritenendo il risarcimento intervenuto non tempestivamente.

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte, infatti, con orientamento assolutamente consolidato nel tempo, ha chiarito che in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art. 421 cod. proc. pen. (cfr., Cass. Pen., 3, 16.1.2020 n. 15.750, S.; Cass. Pen., 3, 22.11.2019 n. 2.213, M.; Cass. Pen., 6, 13.4.2018 n. 20.836, Romano; Cass. Pen., 2, 15.11.2017 n. 56.935, Sarracino; Cass. Pen., 4, 28.6.2012 n. 32.455, PG in proc. Ichaal; Cass. Pen., 2, 13.11.2012 n. 45.629, Lucchesi ed altro; Cass. Pen., 4, 30.4.2014 n. 39.512, Palanca). Di qui, perciò, la correttezza della decisione della Corte di Appello essendo infatti irrilevante che il risarcimento sia intervenuto prima della instaurazione del contraddittorio.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Cianfrocca Luciano Imperiali c .69 \ _ DEPO S' TA /IN CANCELLERIIAI