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Ordinanza — n. 39604/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39604/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39604/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MAKREM nato il 15/06/1983 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha in parte riformato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva riconosciuto Makrem Jelassi responsabile del delitto di ricettazione e, ritenuta la ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa; la Corte ha disapplicato la contestata recidiva e conseguentemente ridotto la pena a mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed Euro 133 di multa confermando, nel resto, la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39604/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Parole chiave

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attenuazione della pena alleggerimento della pena riduzione delle spese giudiziarie diminuzione del reddito riduzione della multa riduzione dell'assegno per grandi invalidi

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di Appello di Genova ha in parte riformato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva riconosciuto Makrem Jelassi responsabile del delitto di ricettazione e, ritenuta la ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JELASSI MAKREM nato il 15/06/1983 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Genova ha in parte riformato la sentenza del Tribunale di Imperia che aveva riconosciuto Makrem Jelassi responsabile del delitto di ricettazione e, ritenuta la ipotesi di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen. ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena finale di mesi 4 di reclusione ed Euro 200,00 di multa; la Corte ha disapplicato la contestata recidiva e conseguentemente ridotto la pena a mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed Euro 133 di multa confermando, nel resto, la sentenza impugnata;

2. ricorre per cassazione il difensore del Jelassi lamentando violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non avendo la Corte valutato la condizione di emarginazione dell'odierno ricorrente.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di Appello non ha affatto ignorato la doglianza formulata sul punto dalla difesa dello Jelassi ritenendo tuttavia di non poter riconoscere le attenuanti generiche in mancanza di elementi positivi di valutazione stante anche il carattere generico della deduzione difensiva circa lo stato di emarginazione dell'imputato. In tal modo i giudici del gravame di marito hanno motivato in maniera non censurabile in questa sede non essendo d'altra parte inutile ribadire che "le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Cass.

Pen., 2, 14.3.2017 n. 14.307, Musumeci; Cass. Pen., 2, 5.6.2014 n. 30.228, Vernucci); in definitiva, quindi, "la concessione delle attenuanti generiche deve e.ssere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio" (cfr., Cass.

Pen., 3, 17.11.2015 n. 9.836).

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Pierluii Cianf cca Lu Imperiali /DEPOSITATA IN CANCELLERIA