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Ordinanza — n. 39601/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39601/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39601/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ANDELA nato a MOSTAR( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 16/01/1988 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva riconosciuto Ahmetovic Andela responsabile del delitto di tentata ricettazione (così riqualificato dalla imputazione originaria) e, con la diminuente per il rito, la aveva condannata alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 660 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39601/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto formulato in termini assolutamente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi e delle censure: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio divieto di rappresentanza dell'avvocato eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC ANDELA nato a MOSTAR( BOSNIA-ERZEGOVINA) il 16/01/1988 avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva riconosciuto Ahmetovic Andela responsabile del delitto di tentata ricettazione (così riqualificato dalla imputazione originaria) e, con la diminuente per il rito, la aveva condannata alla pena di anni 1 di reclusione ed Euro 660 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'Ahnnetivoc lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata disamina della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod., proc. pen..

3. Il ricorso è inammissibile in quanto formulato in termini assolutamente generici, ovvero in modo tale da non tener conto e da non confrontarsi minimamente con la motivazione della sentenza impugnata; tra i requisiti del ricorso per cassazione, come è noto, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi e delle censure: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; il ricorso è pertanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che ha dato conto delle ragioni per le quali l'appello non poteva essere accolto, non si confronta minimamente con le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata del cui contenuto si è invece del tutto disinteressato non indicando gli elementi alla base della censura formulata e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 /DEPOSITATA Il Con5igliere estensore i IN CANCELLERIA Il Presidente Pierltigi Cianfr cca , 1 O 4 NOV 2021 Lucia npJmeri