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Ordinanza — n. 39597/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentence due to flawed aggravating/mitigating circumstance balancing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39597/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Biagio Mosca inadmissible regarding the excessive sentence imposed for aggravated damage and attempted extortion. Mosca argued that the appellate court improperly balanced aggravating and mitigating circumstances, yet the court found its reasoning sufficient and not arbitrary. Consequently, the appeal was rejected, and Mosca was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 609 cod. proc. pen.; In criminal appeals, a court's decision on the equivalence of aggravating and mitigating circumstances is inadmissible unless it results from mere arbitrium or illogical reasoning, and specific justification of the sentence is only required if it vastly exceeds the statutory minimum.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravating mitigating circumstances excessive sentence review statutory minimum penalty arbitrary judicial reasoning aggravamento della pena sanzione penale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 609 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Giurisprudenza citata

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Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub
Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci
5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass.
Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano
6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).
Cass. Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro
Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore
36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass.
Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese
21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass.
Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Dei Papa
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSCA BIAGIO nato a CAVA dei TIRRENI il 03/02/1968 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI CIANFROCCA; FATTO E DIRITTO 1. Il GUP di Nocera Inferiore aveva riconosciuto Biagio Mosca responsabile dei reati di danneggiamento aggravato, tentata estorsione (esclusa, nella sola motivazione, la condotta di cui al capo D), lesioni personali a lui ascritti e, ritenuto tra gli stessi il vincolo della continuazione e con le attenuanti generiche stimate equivalenti alla aggravante, applicata da ultimo la diminuente per la scelta del rito, lo aveva perciò condannato alla pena complessiva e finale di anni 3 di reclusione ed Euro 1.600 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena in complessivi anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.400 di multa confermando nel resto la decisione impugnata.

3. ricorre per cassazione il Mosca tramite il difensore lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio; rileva che la Corte territoriale ha frettolosamente liquidato il motivo di gravame articolato sulla eccessività della pena dolendosi, in particolare, dell'esito del giudizio di equivalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche rispetto alle contestate e ritenute aggravanti; segnala il corretto comportamento del ricorrente anche per quanto concerne il rigoroso rispetto della misura custodiale applicatagli.

4. Il ricorso è inammissibile. 4.1 Quanto alla censura circa il giudizio di equivalenza tra le circostanze di opposto segno, la Corte ha motivato la propria decisione facendo riferimento alla "pluralità degli illeciti" ed alla "particolare pervicacia delle richieste di denaro alle vittime" segnalando, tuttavia, anche la gravità della aggressione di cui al capo H. Si tratta di una motivazione rispetto alla quale le considerazioni svolte nel ricorso non evidenziano un deficit o una carenza argomentativa quanto, piuttosto, una diversa e pur praticabile soluzione introducendo in tal modo una censura che, per questa stessa ragione, non può trovare ingresso in sede di I egittimità.

E' peraltro consolidato l'orientamento secondo cui in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sub; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano). Quanto alla pena, essa è stata comunque determinata, quanto al reato- base, in misura se non corrispondente, prossima al minimo edittale essendo appena il caso di ribadire che una motivazione specifica sulla pena inflitta (e, correlativamente, la deducibilità in questa sede della sua carenza) è necessaria soltanto se questa risulti di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (cfr., Cass.

Pen., 2, 26.6.2009 n. 36.245, Denaro; Cass. Pen, 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore; Cass. Pen., 3, 15.6.2016 n. 28.251, Rignanese; cfr., da ultimo, Cass. Pen., 22, 2.2019 n. 29.968, Dei Papa, in cui la Corte ha opportunamente chiarito che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10.9.2021 Il Consigliere estensore Il Presidente PierlUigi Ciartfrocca Lucia mperi