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Ordinanza — n. 39469/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as territorial jurisdiction objection is waived by plea bargain request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39469/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the territorial jurisdiction of the trial court. The appellant argued that the judge failed to justify the venue selection, but the Court held that requesting a plea bargain implicitly waives objections to territorial jurisdiction. Consequently, the appeal was rejected as it raised reasons outside the statutory grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A request for a plea bargain implies a waiver of the exception of territorial jurisdiction, which cannot be raised by the court sua sponte or by the parties after the agreement.

Parole chiave

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plea bargain territorial jurisdiction waiver of objection cassation appeal inadmissibility procedural preclusion Italian Criminal Procedure motivi di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Art. 1, comma 51 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen.; 5 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 21 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 22 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona ha applicato a Fernando Mario Luccarelli, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 606 cod. proc. pen
Invero, la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita appunto l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge.
art. 21 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32453 del 22/02/2019, Isufi
pen., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, né può costituire oggetto di valida rinuncia (ex plurimis, Sez. 5, n. 32453 del 22/02/2019, Isufi, Rv.
Sez. 2, n. 14 del 10/01/2000, Zanchin
Sez. 2, n. 14 del 10/01/2000, Zanchin, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCCARELLI FERNANDO MARIO nato a MASSAFRA il 23/06/1954 avverso la sentenza del 22/01/2021 del GIP TRIBUNALE di VERONA Elato avviso alle pai---Fip udita la relazione svolta dal Consigliere CLAUDIO CERRONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 gennaio 2021 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Verona ha applicato a Fernando Mario Luccarelli, su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni uno mesi quattro di reclusione per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione e con riconoscimento delle attenuanti generiche nonché disapplicazione della contestata recidiva, di cui agli artt. 416, comma 1, cod. pen.; 43, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, 61-bis cod. pen.; 512-bis cod. pen.; 5 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, è stata lamentata insufficienza di motivazione quanto alla giustificazione del percorso motivazionale seguito ed in ordine alla risposta alle deduzioni delle parti, con riferimento alla ritenuta competenza del Tribunale di Verona.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il Pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tale disposizione, ai sensi dell'art. 1, comma 51, della citata legge n. 103 del 2017, si applica ai procedimenti - come il presente - per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Invero, la nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita appunto l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge. 3.1.1. Ciò posto, il ricorrente - dopo una serie di considerazioni generali, ed astrattamente condivisibili, circa gli obblighi motivazionali del Giudice - ha lamentato che detti criteri non sarebbero stati rispettati con riferimento alla competenza del Tribunale di Verona.

• Al riguardo, peraltro, è nozione del tutto consolidata che la richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio, che non ha natura inderogabile; la legge non demanda infatti al giudice, tra le verifiche da compiersi in ordine all'intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della propria competenza per territorio, la quale, pertanto, non può essere rilevata di sua iniziativa (e ciò ancorché prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato hiteressato) a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 cod. proc. pen., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, né può costituire oggetto di valida rinuncia (ex plurimis, Sez. 5, n. 32453 del 22/02/2019, Isufi, Rv. 276901; in precedenza, cfr. ad es.

Sez. 2, n. 14 del 10/01/2000, Zanchin, Rv. 215897). In specie, fermo quanto rilevato, null'altro viene esplicitato in concreto riferimento alla fattispecie, facendo quindi difetto ogni specifica ragione di censura (tanto più che parte delle condotte contestate risultano comunque commesse in Verona). In definitiva, pertanto, l'impugnazione allega ragioni estranee ai presupposti di legge.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17/09/2021 Il Consigliere estensore I