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Ordinanza — n. 39454/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it requests factual re-evaluation of evidence beyond court powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39454/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant requested a re-evaluation of the evidentiary framework. The appellant argued an inconsistency in the lower court's assessment of evidence regarding voluntary injury charges. The court ruled that appellate courts cannot conduct factual reviews or reassess evidence, reserving such powers exclusively for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate or reassess evidence, as factual evaluation is exclusively reserved to the judge of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual re-evaluation evidence assessment appellate jurisdiction judicial review limits risarcimento del danno alla persona errore giudiziario errore scusabile

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALBIATI EROS nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 16/07/1971 avverso la sentenza del 13/09/2019 del GIUDICE DI PACE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 settembre 2019, Eros Galbiati è stato condannato per lesioni personali volontarie del Giudice di pace di Monza.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente generato da un'incoerenza tra le fonti di prova.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto è versato in fatto e pretende, da questa Corte, una rivalutazione del quadro probatorio. A questo proposito, si rappresenta che il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il Pre