Sentenza — n. 39453/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 7 gennaio 2020, il Giudice di pace di Lecce ha condannato, sia ai fini penali che civili, Sandro Latino per minaccia ai danni di Cosimo Visconti. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta un'illegittima valutazione della testimonianza de relato di Salvatore Quarta e violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso contesta la condanna al risarcimento del danno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 195 cod. proc. pen; Sentenza — n. 39453/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta un'illegittima valutazione della testimonianza de relato di Salvatore Quarta e violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso contesta la condanna al risarcimento del danno.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LATINO SANDRO nato a LECCE il 13/11/1959 avverso la sentenza del 07/01/2020 del GIUDICE DI PACE di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 gennaio 2020, il Giudice di pace di Lecce ha condannato, sia ai fini penali che civili, Sandro Latino per minaccia ai danni di Cosimo Visconti.
2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta un'illegittima valutazione della testimonianza de relato di Salvatore Quarta e violazione dell'art. 195 cod. proc. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso contesta la condanna al risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio in quanto il reato — procedibile a querela di parte — è estinto. Sono, infatti, pervenute in cancelleria dichiarazione di remissione di querela a firma del procuratore speciale della persona offesa ed accettazione a firma del procuratore speciale dell'imputato. Le spese del procedimento sono poste a carico del querelato come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per sopravvenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Latino Sandro. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il Presidente