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Ordinanza — n. 39452/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly re-evaluates factual evidence and facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39452/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to reconstruct the facts and re-evaluate testimonial evidence. The appellant argued that the lower court's reasoning on the charges of assault and threats was flawed. The court rejected this, ruling that the Court of Cassation lacks the power to re-examine factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; In the cassation proceeding, the Court of Legality is precluded from re-evaluating factual elements or adopting new parameters for fact reconstruction, as such powers belong exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility re-evaluation of evidence factual reconstruction powers judicial review limits trial judge competence verdetto di colpevolezza testimonianze contraddittorie accertamento inesatto dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSIO GAETANO FRANCESCO nato a CASSANO ALLO IONIO il 14/06/1961 avverso la sentenza del 16/10/2019 del GIUDICE DI PACE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 ottobre 2019, il Giudice di pace di Castrovillari ha condannato Gaetano Francesco Musio alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia per lesioni personali e minaccia nei riguardi del cognato Salvatore Celeste.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione, contestando il ragionamento probatorio del Giudice di pace, sia quanto alla valutazione dei contributi testimoniali, sia quanto alla riconduzione del fatto ai reati di lesioni e minaccia.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile in quanto versato, giacché propone una propria ricostruzione dei fatti che tenta di contrastare quella svolta dal Giudice di merito. Milita nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, il principio secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.;

Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore