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Ordinanza — n. 39445/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39445/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39445/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 gennaio 2020, Massimo Tottoli è stato condannato per truffa e falso in certificazione amministrativa per avere acquistato un motore fuoribordo con un assegno contraffatto, esibendo una carta di identità pure contraffatta. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 39445/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

Parole chiave

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contraffazione di merci truffa in materia di credito contravvenzione per eccesso di velocità pagamento dell'ammenda pena massima frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTTOLI MASSIMO nato a PAVIA il 13/05/1963 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 gennaio 2020, Massimo Tottoli è stato condannato per truffa e falso in certificazione amministrativa per avere acquistato un motore fuoribordo con un assegno contraffatto, esibendo una carta di identità pure contraffatta.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge quanto al trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.