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Ordinanza — n. 39444/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific grounds and logical flaws in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39444/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Marco Gaspa and Roberto Cau inadmissible. The appellants argued for acquittal based on omitted reasoning and alleged flaws in the attribution of Facebook messages to them. The court rejected these claims because the first appeal relied on a generic ground that was inherently inadmissible, and the second lacked logical flaws in the evidentiary reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals based on generic grounds or lacking logical flaws in the attribution of facts are inadmissible before the Court of Cassazione.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic ground omitted reasoning Facebook evidence criminal procedure perseguimento penale per diffamazione minaccia non comprovata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
Il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014
Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep.
Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986
262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv.
Corte cost. 13/6/2000 n.186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GASPA MARCO nato a SASSARI il 09/08/1982 CAU ROBERTO nato a SASSARI il 20/11/1978 c PIA; avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 novembre 2019, la Corte di appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari - ha confermato la condanna di Marco Gaspa e Roberto Cau alla pena ritenuta d giustizia per i reati di cui agli artt. 595 e 612 cod. pen.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, formulando due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta omessa motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione circa il giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti, in particolare quanto all'identificazione dei medesimi come autori dei messaggi destinati alla persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto segue ad un motivo di appello generico, che non enunciava le ragioni per cui gli imputati fossero meritevoli del proscioglimento invocato. Il motivo di appello era, dunque, geneticamente inammissibile, sicché la Corte territoriale non avrebbe potuto prenderlo in considerazione, trattandosi di un'ipotesi riconducibile ad una causa di inammissibilità originaria, quantunque parziale, dell'impugnazione, che rileva anche quando la sentenza del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione per la concorrente proposizione di motivi specifici. Pertanto il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può essere oggetto, a pena di inammissibilità, di ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700; Sez. 1, n. 7096 del 20/01/1986, Ferrara, Rv. 173343).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto teso a contestare il ragionamento probatorio, dal canto suo privo di vizi logici. La riconducibilità del fatto agli imputati è stata evinta, invero, sia attraverso la riferibilità dei profili Facebook utilizzati ai medesimi, sia grazie alla circostanza che non vi era stata negazione di tale riferibilità da parte dei prevenuti.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estenso