Ordinanza — n. 39443/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 19 dicembre 2019, a Carlo Bonetti è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta concernenti la società Bonetti Aircraft supports s.p.a., di cui era presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato e che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova il 20 aprile 2015..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39443/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONETTI CARLO nato a GENOVA il 26/12/1951 avverso la sentenza del 19/12/2019 del TRIBUNALE di GENOVAi dato avviso alle partd udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 19 dicembre 2019, a Carlo Bonetti è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione a plurimi fatti di bancarotta fraudolenta concernenti la società Bonetti Aircraft supports s.p.a., di cui era presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato e che è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Genova il 20 aprile 2015..
2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia per violazione di legge quanto all'errata qualificazione del fatto, che andrebbe ricondotto a quello di bancarotta semplice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto, secondo i condivisibili insegnamenti di questa Corte, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842;
Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas Kaddche, Rv. 279573; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El Zitouni Jamal, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, la sentenza Cari ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. Tale esegesi è in linea con quella prevalente anche prima della riforma Orlando, laddove si era sancito che la qualificazione giuridica, per essere ritenuta erronea, dovesse essere palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità di doglianze che presupponessero, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultassero con immediatezza dalla contestazione (Sez. 7, Ordinanza n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766).
Orbene, dai dati utilizzabili per effettuare il vaglio sul punto che si assume errato, non risulta che vi fossero gli estremi per la pretesa riqualificazione, peraltro invocata in maniera piuttosto generica.
2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere il proponente in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost.13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore