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Ordinanza — n. 39434/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific connection to lower court's reasoning on recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39434/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's argument regarding recidivism lacked a specific connection to the lower court's reasoning. The appellate court had rejected the exclusion of recidivism by linking the defendant's multiple prior convictions to his current conduct of possessing a fake ID and attempting to flee Italy. The court ruled that cassation grounds must directly correlate with the reasons used by the territorial court to avoid being considered indeterminate or disconnected.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Cassation appeals are inadmissible if the grounds proposed by the appellant lack a necessary correlation with the reasons upon which the territorial court based its decision, particularly when the appellant ignores the lower court's specific reasoning on recidivism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific connection recidivism exclusion cassation grounds correlation with reasoning revisione in materia penale motivi di cassazione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost. 13/6/2000 n.186

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMAGNOLO MASSIMO nato a NAPOLI il 02/09/1971 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 settembre 2019, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Massimo Romagnolo alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 495 e 477, 482 cod. pen.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva reiterata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, giacché propone una propria tesi, trascurando tuttavia il ragionamento della Corte territoriale, che ha negato l'esclusione della recidiva ricollegando i molteplici precedenti penali del prevenuto alle caratteristiche della condotta a lui addebitata, laddove egli era stato trovato in possesso di una carta di identità contraffatta all'aeroporto di Capodichino ed aveva l'obiettivo di allontanarsi dall'Italia per sfuggire all'esecuzione di misure restrittive. Da tanto la Corte territoriale ha ricavato la dimostrazione che i nuovi addebiti sono la riprova della sua proclività a delinquere. Milita nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il P