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Ordinanza — n. 39432/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39432/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39432/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza pronunziata a seguito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena inflitta in primo grado ad Antonio e Clemente Massa per i reati di cui agli artt. 582, 583 e 612 cod. pen. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 599 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39432/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili perché propongono un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Parole chiave

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riesame dell'entità pena attenuazione libera della pena ritiro della querela penale abbandono per lesioni personali messa in libertà provvisoria remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza pronunziata a seguito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena inflitta in primo grado ad Antonio e Clemente Massa per i reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 cod. proc. pen
pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MASSA ANTONIO nato a BACOLI il 08/11/1958 MASSA CLEMENTE nato a NAPOLI il 15/07/1979 avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunziata a seguito di accordo ex art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli ha rideterminato la pena inflitta in primo grado ad Antonio e Clemente Massa per i reati di cui agli artt. 582, 583 e 612 cod. pen.

2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili perché propongono un motivo non consentito dalla legge alla luce del modulo definitorio prescelto in appello. L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, prevede che la Corte di appello provveda in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare al cospetto di ricorsi proposti avverso sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853), in seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, conv. con modif. nella I. 24 luglio 2008 n. 125 — secondo cui il giudice d'appello che accoglie la richiesta formulata sull'accordo delle parti e prende atto della rinunzia ai motivi, limita la sua cognizione a quelli non rinunciati.

Nemmeno sussiste, come già opinato dalle recenti sentenze di questa sezione sopra indicate, un dovere di motivazione circa il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dal citato art. 599 cod. proc. pen. (circa l'applicazione di questa regola nel vecchio regime cfr. Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919; Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707).

Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.Fatta questa premessa — ed in disparte la marcata genericità del motivo di ricorso, che condurrebbe comunque le impugnative all'inammissibilità ne consegue che agli odierni ricorrenti è precluso mettere in discussione il giudizio in punto di responsabilità, avendo rinunziato a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio.

2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consiglier