Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39421/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39421/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it failed to engage with the substantive reasoning of the Court of Appeal. The appellant merely reiterated arguments already rejected regarding the theft of electricity, the value of the damage, and the risk of recidivism. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is entirely silent on the reasons of the judgment under review and merely reiterates the grounds of the appeal without addressing the court's specific reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal failure to address reasoning reiteration of arguments procedural dismissal cassation requirements danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia legislazione in materia di energia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost. 13/6/2000 n.186

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13/6/2000 n.186
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BITTORDO MARIA nato a CAMPOREALE il 10/08/1975 avverso la sentenza del 16/01/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; ,Z

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 gennaio 2019, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Maria Bittordo per furto di energia elettrica.

2. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in cui sono affrontati più aspetti, dalla conferma del giudizio di penale responsabilità della prevenuta, al diniego delle circostanze attenuanti generiche, della circostanza attenuante del danno di lieve entità e della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto del tutto sordo alle ragioni della sentenza impugnata e reiterativo dei motivi di appello. La Corte di appello, infatti, ha sia chiarito perché il contatore manomesso servisse l'abitazione dell'imputata, sia perché le argomentazioni secondo cui altri abitava quell'appartamento fossero del tutto assertive e la ricorrente non ha fatto altro che ribadire le tesi sottoposte al Collegio di appello. Quanto alle attenuanti, il ricorso del pari non si confronta con l'argomentazione della Corte territoriale a proposito del fatto che il danno non poteva ritenersi irrisorio, ammontando a 7000 euro, sia con le ragioni per le quali erano state negate le circostanze attenuanti generiche, in ragioni dei precedenti penali della prevenuta. Circa la sospensione condizionale della pena, il ricorso trascura di avversare le proposizioni della Corte distrettuale a proposito delle plurime condanne e, soprattutto, con quella che, sulla scorta dei precedenti, la Corte ha sviluppato per ritenere infausta la prognosi di recidiva.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativannente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore I