Cassation appeal dismissed as inadmissible due to personal filing and restricted grounds for plea bargain appeals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law requiring representation by a qualified lawyer. Although the appeal concerned a plea bargain sentence, the Court ruled that such appeals are strictly limited to specific grounds like legal qualification errors or penalty illegality. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if filed personally or if grounds do not strictly relate to the defendant's will, correlation with the sentence, legal qualification, or penalty legality.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOGLISCI PASQUALE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 15/10/1972 avverso la sentenza del 20/12/2019 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 20 dicembre 2019, a Pasquale Loglisci è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di furto aggravato continuato di energia elettrica.
2. Ricorre per cassazione l'imputato personalmente, lamentando la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. In primo luogo, esso è inammissibile perché presentato personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della I. 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso detta possibilità. Trova oggi applicazione, infatti, la regola di cui all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 cit., in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui è esclusa la previgente possibilità dell'imputato di provvedere personalmente e «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. In applicazione del principio processuale tempus regit actum, la declaratoria di inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità», ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (in rel. art. 591, comma 1-lett. a, cod. proc. pen.), come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017.
2. Peraltro il ricorso, quand'anche fosse stato presentato da un difensore abilitato, sarebbe stato comunque inammissibile anche perché, a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale norma, introdotta anch'essa con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiannento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017.
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore I