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Ordinanza — n. 39416/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39416/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39416/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 23 gennaio 2020, a Pasquale De Caro è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge quanto alla giustificazione del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 39416/2021 — snpen · Corte di Cassazione: All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

Parole chiave

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sanzione sostitutiva alleggerimento della pena adeguamento della pena sanzioni penali proporzionalità della pena motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARO PASQUALE nato a BARI il 10/09/1967 avverso la sentenza del 23/01/2020 del TRIBUNALE di BARIdato t"' udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 23 gennaio 2020, a Pasquale De Caro è stata applicata la pena su cui le parti si sono accordate in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, lamentando violazione di legge quanto alla giustificazione del trattamento sanzionatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto, a norma dell'ad. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non può essere, invece, proposto ricorso per difetto di motivazione sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell'ad. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).

Tale norma, introdotta con la I. 23 giugno 2017, n. 103, a mente dell'ad 1, comma 51, si applica ai procedimenti — come il presente — per i quali la richiesta di patteggiamento sia stata avanzata successivamente al 3 agosto 2017. Ne consegue che la doglianza proposta (peraltro estremamente generica), non inquadrandosi in alcuna della cause anzidette, esula dalle attuali possibilità di impugnare una sentenza di patteggiannento.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. (come modificato ex. I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il