Italian Supreme Court annuls theft conviction due to lack of valid private prosecution by the rightful victim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled a second-instance conviction for aggravated theft without remanding the case. The defendant argued procedural violations regarding the source of the complaint, but the core issue was the lack of standing. The court ruled that since the crime is prosecutable only by private complaint, the action was invalid because the complainant was the victim's daughter, not the owner of the stolen item.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129, 336 c.p.p.; Art. 617 c.p.: A private prosecution crime is procedurally barred if the complaint is filed by a person lacking legitimate standing, such as a third party rather than the direct victim.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RICCI PAMELA nata a ASCOLI PICENO il 16/06/1991 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8 gennaio 2020, la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di Pamela Ricci alla pena ritenuta di giustizia per il furto aggravato dall'abuso di relazioni domestiche di un anello sottratto alla madre dell'amico che la ospitava.
2. Ricorre per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, formulando tre motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 129 e 336 cod. proc. pen. perché la Corte territoriale non aveva prosciolto l'imputata nonostante avesse espressamente affermato che la denunzia era stata sporta non già dalla persona offesa, ma dalla figlia. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità della prevenuta. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante e mancanza di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe dato risposta alla censura che concerneva un ingiustificato aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. ancorché non vi fosse alcun reato da porre in continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato in quanto il reato, perseguibile a querela di parte, non è procedibile dal momento che la querela è stata presentata non già dalla proprietaria del monile trafugato, ma dalla di lei figlia, soggetto non legittimato. Ne consegue che l'azione penale non poteva essere iniziata, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2021 Il consigliere estensore Il Presi